Sentenza del 10/03/2023 n. 105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
IVA - Art. 2, co. 7, DPR 322/1998 - dichiarazione tardiva - scarto - ulteriore termine di 5 giorni per il nuovo invio di dichiarazioni scartate - inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta applicazione del termine di cinque giorni per la ripresentazione telematica di una dichiarazione scartata. La società aveva presentato la dichiarazione Unico (a.i. 2014) il 29/12/2015 (entro i 90 giorni di cui all'art. 2, co. 7, DPR 322/1998), la quale fu scartata il 30/12/2015 per non conformità tecniche. La contribuente ripresentò la stessa dichiarazione l'08/01/2016, entro cinque giorni lavorativi dallo scarto. L'Ufficio ha ritenuto che il termine dei 5 giorni per la ripresentazione si applica solo alle dichiarazioni tempestive (presentate entro il termine ordinario) e non alle dichiarazioni già tardive ai sensi dell'art. 2, co. 7 DPR 322/1998; dunque la ripresentazione dell'08/01/2016 sarebbe ultratardiva e la dichiarazione sarebbe da considerarsi omessa, legittimando liquidazioni, sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto che il termine dei cinque giorni per la ripresentazione delle dichiarazioni scartate riguarda esclusivamente le dichiarazioni tempestive (quelle presentate entro il termine ordinario), e non quelle già presentate tardivamente entro i 90 giorni ai sensi dell'art. 2, co. 7 DPR 322/1998. Perciò la ripresentazione del 08/01/2016 è stata considerata ultratardiva e la pretesa dell'Ufficio (per sanzioni e interessi residui dopo il parziale sgravio) è stata ritenuta legittima. Il ricorso della contribuente è stato rigettato; le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
DPR 322/1998, art. 2, comma 7
La norma disciplina la presentazione tardiva entro 90 giorni; la Corte ha ritenuto che questa deroga non equivale a 'tempestività' e che le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni restano tardive, perciò non rientrano nell'ambito applicativo del termine aggiuntivo di 5 giorni per ripresentazioni dopo scarto.
Circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24/09/1999
La circolare prevede il termine di cinque giorni per la ritrasmissione delle dichiarazioni tempestive scartate; la Corte ha interpretato la circolare come riferita esclusivamente alle dichiarazioni tempestive e non alle tardive ai sensi dell'art. 2(7).
Istruzioni per il Mod. Unico 2015 (paragrafo termini di presentazione)
Le istruzioni richiamano il DPR 322/1998 e la circolare 195/1999; la Corte ha escluso che un richiamo generico alle istruzioni possa estendere il termine dei cinque giorni alle dichiarazioni già tardive entro i 90 giorni.
DPR 600/1973 art. 36-bis
Norma richiamata per le procedure di controllo automatizzato e liquidazione, usata in sede di attività d'ufficio per la determinazione delle riprese a tassazione.
DPR 633/1972 art. 54-bis
Richiamata analogamente per il controllo automatico in materia di IVA.
D.lgs. 471/1997 art. 13
Disciplina la sanzione per le omissioni/irregolarità (30%); la Corte ha considerato legittima l'applicazione della sanzione sulla dichiarazione omessa per l'anno 2014.
D.lgs. 546/1992 art. 17-bis
Norma processuale richiamata per l'istanza di mediazione presentata dalla contribuente prima del ricorso; presente nel fascicolo processuale.
Massime di principio
- Il termine aggiuntivo di cinque giorni per la ripresentazione delle dichiarazioni scartate dal servizio telematico si applica soltanto alle dichiarazioni tempestive (presentate entro il termine ordinario) e non alle dichiarazioni già tardive ai sensi dell'art. 2, co. 7 del DPR 322/1998.
- Un scarto telematico non trasforma una presentazione già tardiva (anche se entro i 90 giorni) in una presentazione tempestiva: la ritrasmissione nei 5 giorni, se relativa a una dichiarazione originariamente tardiva, non sanerà la tardività.
- Le istruzioni alla compilazione e i richiami normativi in esse contenuti non possono essere interpretati in modo da estendere il termine dei cinque giorni oltre l'ambito previsto dalla normativa e dalla prassi (cioè alle sole trasmissioni tempestive).
- Se la dichiarazione è considerata omessa per effetto della tardività/ultratardività, il riconoscimento successivo del credito non esclude l'applicazione di sanzioni e interessi per il periodo di indebita utilizzazione del credito.
- In caso di scarto telematico è essenziale conservare le ricevute, la comunicazione di scarto e agire immediatamente: se la trasmissione era già tardiva, non confidare che la ritrasmissione entro 5 giorni estingua le conseguenze della tardività; valutare tempestivamente alternative (es. regolarizzazione mediante pagamento della sanzione prevista).
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