Cassazione Penale, Sentenza n. 37713/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per estorsione continuata in concorso: (i) violazione del diritto di difesa per mancato rinvio utile ad esaminare nuove dichiarazioni rese da Sergio Ritondale e prodotte in udienza; (ii) vizio di motivazione per mera apparenza nella valutazione della gravità indiziaria rispetto al capo di imputazione; (iii) censura sulla ricostruzione dell'aggravante del metodo e della finalità di agevolazione mafiosa, sostenendo che la consapevolezza attribuita al ricorrente fosse insufficiente; (iv) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (per entrambe le difese).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (o in parte inammissibile), confermando la decisione del Tribunale del riesame. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per aspecificità in quanto la difesa non ha dimostrato la decisività delle dichiarazioni oggetto di esame; ha inoltre osservato che un rinvio 'ad horas' è compatibile con la necessità di rispettare il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, basata sulle dichiarazioni della persona offesa (Gianluca Ritondale) e sul riscontro dalle dichiarazioni del padre Sergio, valutate come lineari, coerenti e graduali, e pertanto attendibili. La Corte ha ammesso la sussistenza dell'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa, ritenendo provata la consapevolezza del ricorrente in ragione del ruolo di intermediario e dei riferimenti al contesto di alleanza tra cosche (es. destinazione "a Cetraro"), conformandosi al principio delle Sezioni Unite secondo cui la consapevolezza del profitto a favore dell'associazione mafiosa si comunica al concorrente. Infine, le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate dal Tribunale, anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e del concreto pericolo di intimidazione verso le persone offese. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 610 comma 5 codice di procedura penale
norma richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alle modalità processuali; usata per spiegare la procedura di trattazione senza presenza delle parti
art. 611 comma 1-bis e sgg. codice di procedura penale
norme indicate come disciplina delle modalità di trattazione e udienza camerale correlate alla decisione su misure cautelari
art. 309 commi 9 e 10 codice di procedura penale
vincola il termine di dieci giorni per la decisione del riesame, giustificando la possibilità di un rinvio 'ad horas' per l'esame di nuovi elementi probatori
art. 275 comma 3 codice di procedura penale
prevede una presunzione in tema di esigenze cautelari che il Tribunale del riesame ha ritenuto confermata; la difesa deve fornire elementi per superare tale presunzione
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini) - principio giurisprudenziale
principio secondo cui l'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa è soggettiva e si comunica al concorrente che, pur non animato dall'intento, sia consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe
art. 616 codice di procedura penale
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative codice di procedura penale
richiesta trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti al rigetto, come previsto dalla normativa di attuazione
Massime di principio
- Per censurare l'inutilizzabilità o il mancato esame di nuovi elementi probatori in sede di riesame, la difesa deve dimostrare la decisività di tali elementi rispetto alla decisione (cd. prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Un rinvio "ad horas" per consentire alla difesa di esaminare dichiarazioni emerse in udienza è compatibile con i termini ristretti del riesame (art. 309 c.p.p.), salvo comprovata impossibilità della difesa a valutare gli atti entro il tempo concesso.
- La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su dichiarazioni della persona offesa ritenute lineari, coerenti e progressivamente motivate; riscontri anche parziali o convergenti (es. dichiarazioni di terzi o parenti) aumentano l'affidabilità del compendio indiziario.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa può essere attribuita anche quando il concorrente non sia animato dallo stesso movente, purché sia consapevole della natura e della destinazione delle somme richieste (principio delle Sezioni Unite).
- Per contrastare la sussistenza delle esigenze cautelari il ricorrente deve produrre elementi specifici e concreti idonei a scalfire la presunzione di pericolo prevista dall'art. 275 c.p.p.; mere contestazioni generiche della motivazione sono in genere insufficienti.
- In procedimenti di riesame cautelare è essenziale documentare criticità logiche o giuridiche nella motivazione del giudice; la semplice omissione di risposta a singole deduzioni difensive non comporta automaticamente vizio se le ragioni per il rigetto risultano implicitamente dal complesso argomentativo.
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