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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13249/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto del GIP di Enna del 05/05/2022 con il quale, sulla sola richiesta della parte offesa Rugolo Giuseppe, era stato disposto il sequestro preventivo del post comprensivo delle chat (mentre era stato rigettato il sequestro probatorio). Il P.M. deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) in relazione all'art. 321 c.p.p., sostenendo che il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente "a richiesta del pubblico ministero" e che la richiesta della persona offesa non può sostituire l'iniziativa del P.M.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il GIP ha emesso il sequestro preventivo sulla sola istanza della parte offesa, in violazione dell'art. 321 c.p.p., e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'iniziativa del pubblico ministero è condizione imprescindibile per il sequestro preventivo, salvo i casi di urgenza previsti dall'art. 321, comma 3‑bis.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    "a richiesta del pubblico ministero il giudice.... dispone il sequestro con decreto motivato..."

    Il sequestro preventivo può essere disposto dal giudice solo su formale richiesta del pubblico ministero; l'iniziativa della persona offesa non può sostituire quella del P.M.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma invocata come motivo di cassazione per vizio di violazione di legge; la Corte l'ha ritenuta richiamabile per censurare l'errata applicazione dell'art. 321 c.p.p.

  • art. 325, comma 2 c.p.p.

    Richiamato come base normativa che legittima il P.M. a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di sequestro preventivo.

  • art. 368 c.p.p.

    Riferita dalla Corte per precisare che la norma attiene al sequestro probatorio (nell'ambito dei poteri del P.M.) e non legittima il GIP ad adottare il sequestro preventivo su istanza della parte offesa.

  • art. 316 commi 1 e 2 e art. 317, comma 1 c.p.p.

    Confronto normativo usato dalla Corte per evidenziare che, a differenza del sequestro conservativo (per il quale il legislatore prevede espressamente l'emissione anche "a richiesta del pubblico ministero o della parte civile"), il sequestro preventivo richiede l'iniziativa del P.M.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 4 del 26/04/1990, Rv. 184624; Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, Rv. 255384

    Orientamenti richiamati che consolidano il principio per cui il sequestro preventivo è adottabile esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, salvo i casi di urgenza espressamente previsti.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo (misura cautelare reale) può essere disposto dal giudice solo su formale richiesta del pubblico ministero; la richiesta della persona offesa non è sufficiente a legittimare il provvedimento.
  • Il sequestro probatorio è disciplinato diversamente (art. 368 c.p.p.) e rimane nell'ambito dei poteri dell'organo dell'accusa; la confusione tra sequestro probatorio e preventivo può portare all'annullamento del provvedimento.
  • In presenza di richiesta della parte offesa, il GIP deve verificare che sussista una formale istanza del P.M.: in mancanza, il provvedimento è vulnerabile in sede di impugnazione (anche in Cassazione).
  • L'unica eccezione è il caso di urgenza previsto dall'art. 321, comma 3‑bis; in tali ipotesi il giudice può intervenire d'urgenza, ma l'urgenza deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
  • Prima di emettere o eseguire un sequestro preventivo su materiale digitale (post, chat ecc.), verificare la proposizione formale dell'istanza da parte del P.M. e la qualificazione giuridica della misura (preventiva vs probatoria) per evitare profili di nullità o annullamento.

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