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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26832/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un verbale ispettivo dell’INPS, poi seguito da una variazione del rapporto assicurativo comunicata dall’INAIL, sostenendo che non le potessero essere applicate conseguenze contributive derivanti dal superamento del limite percentuale dei contratti part-time previsto dal contratto collettivo dell’edilizia. Secondo la ricorrente, le clausole di contingentamento contenute nel CCNL avrebbero efficacia solo tra le parti stipulanti e non sarebbero invocabili dall’INPS; inoltre il contratto part-time non potrebbe essere considerato in sé una frode alla legge e la contrattazione collettiva non potrebbe incidere su un regime sanzionatorio riservato alla legge. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la società avesse assunto lavoratori a tempo parziale oltre il limite del 3% previsto dal CCNL e che, in base all’art. 29 del d.l. n. 244/1995, nel settore edilizio dovesse comunque applicarsi il minimale contributivo parametrato all’orario normale di lavoro. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.l. n. 244/1995 e dell’art. 78 del CCNL edilizia 18 giugno 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nel settore dell’edilizia, il minimale contributivo di cui all’art. 29 del d.l. n. 244/1995 si applica anche quando i contratti part-time siano stati stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale previsto dalla contrattazione collettiva. Il superamento della clausola di contingentamento non elimina l’obbligo contributivo parametrato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro, perché la disciplina previdenziale ha autonomia rispetto all’obbligazione retributiva e la legge prevede tassativamente le sole ipotesi di deroga al minimale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di INPS e INAIL, dando altresì atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341

    nel settore edilizio impone la contribuzione su una retribuzione commisurata all’orario normale di lavoro; le deroghe al minimale contributivo sono tassative e non includono il superamento delle clausole di contingentamento del part-time.

  • art. 78 del CCNL edilizia 18 giugno 2008

    prevede un limite percentuale alle assunzioni a tempo parziale; il suo superamento rileva ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo secondo la disciplina legale richiamata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    base per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 78 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

    richiamato in sentenza come disciplina del lavoro a tempo parziale, rispetto alla quale le clausole collettive di contingentamento non risultano incompatibili.

Massime di principio

  • Nel settore edilizio, il minimale contributivo ex art. 29 del d.l. n. 244/1995 si applica anche ai rapporti part-time stipulati oltre il limite percentuale fissato dalla contrattazione collettiva, dovendosi assumere come base imponibile la retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro.
  • La violazione di una clausola collettiva che limita l’impiego del part-time non comporta di per sé nullità del contratto né esonero dall’obbligazione contributiva; essa incide sul calcolo della contribuzione dovuta secondo la disciplina legale speciale.
  • L’obbligazione contributiva ha autonomia rispetto all’obbligazione retributiva: ai fini previdenziali rileva la disciplina legale del minimale e non la sola retribuzione effettivamente corrisposta.
  • Le deroghe al minimale contributivo sono di stretta interpretazione e coincidono con le ipotesi tassativamente previste dalla legge; non possono essere ampliate per via pattizia o mediante invocazione dell’efficacia inter partes del contratto collettivo.

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