Ordinanza n. 2217/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, Prot. n. 6089 del 17 giugno 2025, notificato alla ricorrente in data 24.06.2025, nonché dell’atto presupposto, provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo sportello Unico per l’immigrazione di Rovigo (di seguito anche S.U.I. per brevità), non notificato alla ricorrente di cui la stessa ha avuto conoscenza unitamente al provvedimento di diniego in data 24.06.2025 e di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare, poiché il riesame amministrativo aveva ripristinato il nulla osta all'ingresso e aveva così eliminato l'attualità dell'esigenza cautelare. La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito quanto a fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego del visto per motivi di lavoro subordinato e revoca del nulla osta all'ingresso come lavoratore subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca e il presupposto provvedimento di revoca del nulla osta adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Rovigo, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato che, in sede di riesame, la Prefettura aveva provveduto a riammetterla nella quota e a ripristinare il nulla osta all'ingresso come lavoratore subordinato. Ha quindi rinunciato, sostanzialmente, all'interesse alla domanda cautelare, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata proposta e valutata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione dell'atto lesivo o il ripristino della situazione favorevole al ricorrente fanno venir meno l'interesse attuale alla decisione della domanda cautelare, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il riesame amministrativo ripristina il nulla osta necessario all'ingresso per lavoro subordinato, viene meno l'attualità dell'esigenza cautelare contro il precedente diniego del visto e contro la revoca del nulla osta.
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