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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07009/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il merito della sentenza impugnata, perché l'atto era stato proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/05/2025. La Corte non entra nel merito delle doglianze, perché rileva una causa di inammissibilità processuale: ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103/2017, l'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché l'atto è stato presentato personalmente dall'imputato, il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., con decisione adottabile senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    gli atti di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • L. n. 103 del 2017

    riformulazione dell'art. 613 c.p.p. entrata in vigore il 3 agosto 2017

    La riforma ha reso necessario l'intervento del difensore cassazionista per la validità del ricorso per cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità quando ricorre la relativa causa ostativa.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a consentire l'esame del ricorso.
  • La mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di scrutinio del merito.
  • Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile per ragioni formali, la Corte può pronunciarla senza formalità, con conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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