Cassazione Penale, Sentenza n. 17671/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la omessa notificazione del decreto di citazione in appello al proprio difensore di fiducia (avv. Alessandro Trovato). Il decreto era stato notificato ad altro difensore (avv. Andrea Florio), impedendo al difensore di fiducia di partecipare al giudizio di appello e di esercitare le facoltà previste per l'appello, con conseguente vizio di nullità del procedimento per inosservanza delle norme sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato la notificazione del decreto di citazione ad un difensore diverso da quello di fiducia (che aveva procura e aveva redatto l'appello), ha qualificato l'errore come inosservanza insanabile delle disposizioni sull'intervento e assistenza dell'imputato (art. 601, comma 5) e come vizio di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. e, cod. proc. pen.; di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (citata quale fatto di causa), non oggetto di specifica interpretazione sulla procedura, ma contestualmente richiamata nell'inquadramento della vicenda.
La Corte ha richiamato l'art. 178, lett. e, come norma che prevede la nullità quando sussiste violazione delle norme che riguardano l'intervento e l'assistenza dell'imputato; ha ritenuto che la notificazione al difensore sbagliato costituisca una nullità che si ripercuote sull'intero procedimento.
Richiamato in combinato con altre norme sulla nullità e le forme processuali; non è stata svolta un'interpretazione autonoma distinta nel dispositivo, essendo assorbente il vizio previsto dall'art. 178.
In particolare il comma 5 è stato interpretato nel senso che impone il rituale avviso ai difensori della data fissata per il giudizio di appello; la mancata notificazione al difensore di fiducia ha quindi impedito l'esercizio dei diritti difensivi e costituito vizio insanabile.
Richiamato tra le norme segnalate come oggetto di censura (errata applicazione), ma il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo (notifica) assorbente, senza necessità di approfondire l'errata applicazione di questa norma.
Citato tra le norme indicate dal ricorrente per censurare la sentenza, ma non analizzato nel merito perché la nullità procedurale ha reso assorbenti le altre questioni sostanziali.
Richiamato come possibile motivo di censura in tema di determinazione della pena (secondo gli artt. 62-bis, 69 e 99), ma non esaminato in dettaglio per assorbimento da parte della statuizione sulla nullità procedurale.
La norma è stata richiamata per sottolineare che la mancata comunicazione al difensore ha impedito l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 598-bis nei termini stabiliti, compromettendo la possibilità di proporre deduzioni o attività difensive specifiche in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att.; la norma è stata richiamata per la struttura e la formulazione dei motivi di ricorso, senza incidenza sul merito decisionale.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione in appello al difensore sbagliato integra una nullità rilevante (art. 178 lett. e) quando impedisce al difensore di fiducia di partecipare al giudizio e di esercitare i poteri difensivi previsti, e tale nullità si ripercuote sull'intero procedimento.
- L'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. impone un avviso rituale ai difensori sulla data dell'appello: la violazione di tale obbligo può comportare annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.
- Quando sorge una nullità procedurale di questo tenore, le altre censure sostanziali (es. errata applicazione di norme penali o di determinazione della pena) possono risultare assorbite e non essere esaminate nel merito dalla Corte di cassazione.
- In situazioni simili verificare sempre: a) chi risultava difensore di fiducia alla data rilevante (procura), b) a chi è stata effettivamente notificata la citazione, c) se l'errata notifica ha effettivamente impedito l'esercizio dei diritti difensivi; se sussiste l'impedimento, proporre tempestiva impugnazione per nullità.
- Se la nullità è accertata la Corte può disporre l'annullamento con rinvio ad altra sezione per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →