Ordinanza n. 2237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03314/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nella parte relativa alla pubblicazione non anonima del provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (società appellante)
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato proposto contro una sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso di primo grado. In via cautelare, la parte appellante ha chiesto esclusivamente di impedire, nelle more del giudizio d'appello, la pubblicazione del provvedimento in forma non anonima. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello, precisando che la valutazione cautelare è resa impregiudicato il merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla pubblicazione del provvedimento in forma non anonima e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata nella parte oggetto dell'istanza. Ha ritenuto rilevante che il giudizio fosse soggetto al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a., con conseguente celere trattazione del merito, e che, nelle more, la pubblicazione in forma anonima fosse idonea a tutelare la reputazione delle parti senza comportare un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico. Il merito dell'appello è stato fissato all'udienza del 21 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; sulla base di tale disposizione è stata esaminata l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Il rito accelerato applicabile alla controversia giustifica la celere fissazione del merito e consente, nelle more, di limitare la misura cautelare alla pubblicazione anonima del provvedimento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della dignità.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a., la celere fissazione dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione della domanda cautelare proposta in appello.
- Quando la pubblicazione non anonima di un provvedimento può arrecare un pregiudizio alla reputazione delle parti, la pubblicazione in forma anonima può essere disposta in via cautelare nelle more del giudizio, se assicura la tutela della reputazione senza un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico.
- La tutela cautelare può essere accolta in modo circoscritto alla sola parte della sentenza o dell'attività amministrativa suscettibile di arrecare il pregiudizio dedotto, lasciando impregiudicata la decisione sul merito dell'impugnazione.
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