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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1762/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio di numerose fatture (eseguito il 15/04/2024) disposto dal P.M. nell'ambito di indagini per reati tributari (d.lgs. n.74/2000). La ricorrente contestava che il sequestro fosse sproporzionato e non pertinente: la Guardia di Finanza aveva richiesto il sequestro soltanto delle fatture fra la E&C e le società consorziate, mentre il P.M. aveva disposto l'acquisizione anche di tutte le fatture emesse e annotate dalla E&C (comprese quelle verso terzi clienti). La difesa ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità e censurato la motivazione generica del decreto del P.M., ridotta alla frase "ritenuto che sia fondamentale acquisire l'originale..."; inoltre, dopo il ricorso, la GdF ha chiesto restituzione delle fatture ritenute non pertinenti, rafforzando la doglianza difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto corretta e congrua la motivazione e la conferma del sequestro con riferimento alle fatture emesse dalle società consorziate e annotate dalla E&C (quelle direttamente riferibili ai capi di imputazione), ma ha censurato l'integrale e indistinto sequestro di tutte le fatture emesse e annotate dalla E&C e di documentazione non richiamata nelle imputazioni provvisorie, per carenza motivazionale del decreto del P.M. (motivazione limitata a "ritenuto che sia fondamentale acquisire..."). Per tali acquisizioni eccedenti la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Articolo richiamato nella contestazione come fattispecie di "dichiarazione fraudolenta" utilizzata per inquadrare la condotta contestata alla ricorrente (capo 28) e giustificare l'acquisizione documentale relativa alla fatturazione.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame da parte del giudice (ricorso ex art. 355 c.p.p.) - il ricorso è stato proposto sulla base di tale rimedio avverso il decreto di sequestro.

  • art. 324 cod. proc. pen. comma 5

    Richiamato per individuare la competenza del Tribunale di Roma al nuovo esame dopo l'annullamento parziale disposto dalla Cassazione.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione del decreto di sequestro probatorio (Cass. richiamate)

    La Corte ricorda che il decreto di sequestro probatorio deve descrivere la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la relazione dei beni con l'ipotesi criminosa; non è sufficiente il mero richiamo alla norma né motivazioni generiche come "ritenuto fondamentale".

  • Principio giurisprudenziale su limiti del tribunale del riesame (Cass.)

    Il tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del P.M. attribuendosi d'ufficio finalità probatorie che spettano al P.M.; il controllo giudiziale non consente al giudice di sopperire alla totale mancanza di argomentazione del decreto originale.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero, quando dispone un sequestro probatorio, deve motivare con precisione perché i beni/documenti sono il corpo del reato o ne sono pertinenti, indicando la relazione con la specifica ipotesi criminosa; formule generiche come "ritenuto che sia fondamentale acquisire" non sono sufficienti.
  • Il tribunale del riesame non può supplire con motivazioni proprie alle carenze argomentative del decreto del P.M.: se il sequestro eccede le imputazioni e manca una motivazione adeguata, la misura va annullata e rinviata al giudice competente per nuovo esame.
  • Il principio di pertinenzialità richiede che l'apprensione di documenti sia limitata al perimetro probatorio rilevante per i capi di accusa; acquisizioni massicce e indiscriminate rischiano di essere dichiarate illegittime per violazione del principio di proporzionalità.
  • Il fatto che la Polizia Giudiziaria abbia richieste più ristrette non vincola il P.M. a quelle richieste, ma il P.M. che intenda ampliare il sequestro deve fornire specifica motivazione che giustifichi l'ulteriore acquisizione.
  • Se, in corso di impugnazione, risulta che la PG stessa chiede la restituzione di documenti ritenuti non pertinenti, ciò rafforza la necessità di riesame e può avvalorare la censura per eccesso di sequestro.

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