Cassazione Penale, Sentenza n. 1762/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio di numerose fatture (eseguito il 15/04/2024) disposto dal P.M. nell'ambito di indagini per reati tributari (d.lgs. n.74/2000). La ricorrente contestava che il sequestro fosse sproporzionato e non pertinente: la Guardia di Finanza aveva richiesto il sequestro soltanto delle fatture fra la E&C e le società consorziate, mentre il P.M. aveva disposto l'acquisizione anche di tutte le fatture emesse e annotate dalla E&C (comprese quelle verso terzi clienti). La difesa ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità e censurato la motivazione generica del decreto del P.M., ridotta alla frase "ritenuto che sia fondamentale acquisire l'originale..."; inoltre, dopo il ricorso, la GdF ha chiesto restituzione delle fatture ritenute non pertinenti, rafforzando la doglianza difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto corretta e congrua la motivazione e la conferma del sequestro con riferimento alle fatture emesse dalle società consorziate e annotate dalla E&C (quelle direttamente riferibili ai capi di imputazione), ma ha censurato l'integrale e indistinto sequestro di tutte le fatture emesse e annotate dalla E&C e di documentazione non richiamata nelle imputazioni provvisorie, per carenza motivazionale del decreto del P.M. (motivazione limitata a "ritenuto che sia fondamentale acquisire..."). Per tali acquisizioni eccedenti la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Articolo richiamato nella contestazione come fattispecie di "dichiarazione fraudolenta" utilizzata per inquadrare la condotta contestata alla ricorrente (capo 28) e giustificare l'acquisizione documentale relativa alla fatturazione.
Norma che disciplina il riesame da parte del giudice (ricorso ex art. 355 c.p.p.) - il ricorso è stato proposto sulla base di tale rimedio avverso il decreto di sequestro.
art. 324 cod. proc. pen. comma 5
Richiamato per individuare la competenza del Tribunale di Roma al nuovo esame dopo l'annullamento parziale disposto dalla Cassazione.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione del decreto di sequestro probatorio (Cass. richiamate)
La Corte ricorda che il decreto di sequestro probatorio deve descrivere la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la relazione dei beni con l'ipotesi criminosa; non è sufficiente il mero richiamo alla norma né motivazioni generiche come "ritenuto fondamentale".
Principio giurisprudenziale su limiti del tribunale del riesame (Cass.)
Il tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione del P.M. attribuendosi d'ufficio finalità probatorie che spettano al P.M.; il controllo giudiziale non consente al giudice di sopperire alla totale mancanza di argomentazione del decreto originale.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, quando dispone un sequestro probatorio, deve motivare con precisione perché i beni/documenti sono il corpo del reato o ne sono pertinenti, indicando la relazione con la specifica ipotesi criminosa; formule generiche come "ritenuto che sia fondamentale acquisire" non sono sufficienti.
- Il tribunale del riesame non può supplire con motivazioni proprie alle carenze argomentative del decreto del P.M.: se il sequestro eccede le imputazioni e manca una motivazione adeguata, la misura va annullata e rinviata al giudice competente per nuovo esame.
- Il principio di pertinenzialità richiede che l'apprensione di documenti sia limitata al perimetro probatorio rilevante per i capi di accusa; acquisizioni massicce e indiscriminate rischiano di essere dichiarate illegittime per violazione del principio di proporzionalità.
- Il fatto che la Polizia Giudiziaria abbia richieste più ristrette non vincola il P.M. a quelle richieste, ma il P.M. che intenda ampliare il sequestro deve fornire specifica motivazione che giustifichi l'ulteriore acquisizione.
- Se, in corso di impugnazione, risulta che la PG stessa chiede la restituzione di documenti ritenuti non pertinenti, ciò rafforza la necessità di riesame e può avvalorare la censura per eccesso di sequestro.
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