Cassazione Penale, Ordinanza n. 19768/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per quanto emerge dal testo, la condanna pronunciata in appello per evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo come unico motivo l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto di minima offensività e quindi non punibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato in senso ostativo al beneficio i plurimi precedenti dell'imputato, anche specifici, e la complessiva gravità del fatto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, che nel caso concreto risultava oggetto della condanna impugnata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di plurimi precedenti, anche specifici, e della complessiva gravità del fatto, come già motivato dalla corte d'appello.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia indicato ragioni ostative puntuali.
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, possono assumere rilievo ostativo i plurimi precedenti dell'imputato, anche specifici, unitamente alla complessiva gravità della condotta.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura si risolve in una mera riproposizione di tesi difensive senza critica effettiva della ratio decidendi della decisione impugnata.
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