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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22032/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fabbri impugnava l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore che gli imponeva l'obbligo di presentarsi al commissariato in occasione delle gare della squadra "Fortitudo Bologna" per cinque anni. I motivi di ricorso rilevati erano: 1) violazione del diritto di difesa e inosservanza di termini prescritti a pena di nullità, poiché la convalida è stata disposta prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento (notifica 02/10/2023 ore 16:20; convalida 03/10/2023 ore 13:55) nonostante il ricorrente avesse depositato memoria difensiva; 2) vizio di motivazione per mancata valutazione e argomentazione sulla sussistenza dei presupposti (in particolare della pericolosità sociale, con elementi concreti e attuali), dato che il ricorrente è persona adulta, occupata, incensurata e senza frequentazioni criminali.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui la convalida del provvedimento del Questore non può intervenire prima di un termine minimo indispensabile individuato in 48 ore dalla notificazione, per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Poiché nel caso di specie la convalida è avvenuta prima del decorso delle 48 ore, la Corte ha dichiarato la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 27/09/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione, disponendo la comunicazione del dispositivo al Questore di Cremona.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    La Corte ha ritenuto che la convalida disposta prima del termine minimo a difesa determini la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018

    La giurisprudenza richiede un termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile prima della convalida giudiziale, per garantire il diritto del destinatario di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può essere disposta prima di 48 ore dalla notificazione: la mancata osservanza comporta nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Il termine di 48 ore è inderogabile per garantire il diritto di difesa: è essenziale registrare e dimostrare l'ora di notificazione per calcolare correttamente i termini.
  • Se la convalida è anticipata rispetto al termine minimo, la via corretta è il ricorso per annullamento e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento impositivo (quantomeno per la disposizione impugnata).
  • Oltre al profilo dei termini, il GIP deve motivare adeguatamente la sussistenza dei presupposti dell'obbligo (in particolare la pericolosità sociale): l'assenza di motivazione può costituire un ulteriore vizio, sebbene nel caso concreto abbia prevalso la nullità temporale.
  • Il destinatario del provvedimento deve esercitare tempestivamente il diritto di difesa: conservare e depositare memorie, annotare i tempi di notifica e richiedere la convalida dopo il decorso delle 48 ore quando opportuno.
  • In situazioni analoghe è utile chiedere la declaratoria di inefficacia del provvedimento amministrativo limitatamente alla misura impugnata e la comunicazione del dispositivo all'autorità che ha emanato il provvedimento (es. Questore).

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