Cassazione Penale, Sentenza n. 21505/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna relative al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commessi in Taormina il 28/04/2019 e il 21/05/2019. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse fondatamente motivato il diniego e avesse errato nell'interpretazione dell'onere di allegazione, richiamando giurisprudenza sulla continuazione e lamentando l'assenza di valutazione di elementi concreti a sostegno della domanda
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di concreti indicatori di unità criminosa (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle condotte). Ha sottolineato che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti e che la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non sono sufficienti. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente ritenuto le due violazioni estemporanee e non frutto di un progetto unitario (un allontanamento dopo controllo delle forze dell'ordine e un altro per pranzo con la madre). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 9 aprile
Norme richiamate
Indicato come titolo di reato per le due condanne; non oggetto di specifica interpretazione ai fini del riconoscimento della continuazione
Richiamato come disciplina della continuazione; la sua applicazione non può tradursi in un beneficio automatico in caso di mera reiterazione del reato ma richiede prova di un progetto criminoso unitario
Norma procedurale richiamata nella censura; la Corte ha ritenuto che non ci sia stata violazione procedurale nella motivazione dell'ordinanza impugnata
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074 - 01
Giurisprudenza interpretativa che richiama i criteri per riconoscere la continuazione anche in sede esecutiva: necessità di concreti indicatori di unità criminosa
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'amico), Rv. 267580 - 01
Stabilisce l'onere probatorio/allegatorio a carico del condannato che invoca la continuazione in sede esecutiva; la mera contiguità cronologica o identità del titolo non bastano
Sez. 3, Sent. n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451
Sottolinea il limite tra continuazione e abitualità delinquenziale e la finalità dell'onere di allegazione per evitare un beneficio automatico
Massime di principio
- In sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di indicatori concreti di unità criminosa (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione).
- Sull'istante che invoca la continuazione grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti; non basta la mera contiguità temporale o l'identità del titolo di reato.
- Se le singole condotte appaiono estemporanee e non pianificate in un disegno unitario, il giudice può legittimamente negare la continuazione.
- La differenza tra continuazione e abitualità è significativa: la continuazione premia un progetto criminoso unitario, l'abitualità ha diversa rilevanza sanzionatoria; l'onere di allegazione evita confusione tra le due fattispecie.
- In assenza di allegazioni probatorie adeguate il ricorso per riconoscimento della continuazione rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie
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