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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14023/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Potenza del 07/12/2022 che, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'appello degli imputati e annullato l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere per Wilk e aveva applicato cumulativamente divieto di dimora e obbligo di presentazione alla P.G. per Catalano dopo la sopravvenuta inefficacia per decorrenza dei termini delle misure. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 307 c.p.p.), sostenendo che la perdurante appartenenza al sodalizio mafioso e la gravità della condanna giustificassero il ripristino della custodia e l'applicazione delle misure cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso non ammissibile. In particolare ha ritenuto le censure relative a Wilk manifestamente infondate e in parte comunque questioni di merito riservate al giudice della cautela: il giudice del riesame aveva motivato in modo coerente l'esclusione del pericolo di fuga, considerando l'assenza di elementi concreti e attuali quali irreperibilita' protratta, rapporti attuali con la Polonia o disponibilita' di mezzi per la latitanza, nonche' l'esistenza di legami familiari privi di risorse per sostenere una latitanza. La Corte ha inoltre chiarito che non e' sufficiente la sola condanna per reati indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a) o la gravita' della pena per dedurre automaticamente il pericolo di fuga. Quanto a Catalano, il ricorso e' risultato generico e incapace di confutare la motivazione del giudice del riesame che aveva escluso l'automatismo nell'applicazione cumulativa delle misure previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Per il ripristino della custodia cautelare, cessata per decorrenza dei termini, e' necessario dimostrare il pericolo di fuga concreto e attuale; non puo' essere ripristinata automaticamente sulla base della sola condanna o dell'appartenenza associativa.

  • art. 274 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Definisce il pericolo di fuga come esigenza cautelare che deve essere valutata concretamente; il pericolo da accertare per il ripristino della custodia deve avere le stesse caratteristiche richieste da questa norma.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati non puo' sostituire la valutazione concreta e attuale del pericolo di fuga necessaria per il ripristino della custodia.

  • artt. 281, 282, 283 cod. proc. pen.

    Norme che indicano misure cautelari personali meno afflittive; l'art. 307, comma 1-bis, ammette che per alcuni reati (art. 407 comma 2 lett. a) possano essere disposte anche cumulativamente, ma cio' non vale automaticamente per la custodia cautelare.

  • artt. 284, 285, 286 cod. proc. pen.

    Riguardano la custodia cautelare in carcere: il loro ripristino dopo decorrenza dei termini richiede il riscontro del pericolo di fuga secondo i parametri di cui all'art. 274.

  • art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.

    Elenca reati (tra cui l'associazione mafiosa) per i quali la legge prevede particolari disposizioni cautelari; tuttavia la constatazione della commissione di tali reati non basta di per se' a giustificare automaticamente il ripristino della custodia.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha rafforzato il requisito che il pericolo di fuga sia non solo concreto ma anche attuale; e' sufficiente un giudizio prognostico basato su elementi vicini nel tempo, ma non sono necessarie condotte materiali iniziali di fuga.

Massime di principio

  • Per ripristinare la custodia cautelare dopo la cessazione per decorrenza dei termini e' necessario dimostrare un pericolo di fuga concreto e attuale, valutato con un giudizio prognostico ancorato alla situazione concreta dell'imputato (legami, risorse, contatti esteri, ruolo nel sodalizio, precedenti).
  • La condanna per reati elencati nell'art. 407 c.p.p. e la gravita' della pena non producono di per se' l'automatismo del ripristino della custodia: servono elementi ulteriori e attuali che rendano probabile la latitanza.
  • Nel caso di reati associativi di tipo mafioso, il pericolo di fuga puo' essere desunto dall'esistenza attuale del sodalizio solo se si dimostra il concreto interesse del gruppo a favorire la sottrazione dell'imputato (ruolo dell'imputato, legami attuali, disponibilita' di mezzi).
  • L'applicazione cumulativa di misure meno afflittive (artt. 281-283) prevista per taluni reati non si estende automaticamente alla custodia cautelare (artt. 284-286); il giudice deve sempre motivare la scelta della misura e l'eventuale cumulativita'.
  • Le contestazioni di merito circa la valutazione delle esigenze cautelari possono essere ritenute fondate solo se il ricorrente indica elementi concreti che il giudice abbia omesso o travisato; argomentazioni generiche o basate su massime di esperienza non sono sufficienti.
  • Il pubblico ministero che impugna provvedimenti di riesame deve specificare e documentare gli elementi che rendono attuale il pericolo di fuga (es. contatti esteri recenti, disponibilita' economica per la latitanza, rapporti attuali con esponenti del sodalizio) per contrastare la motivazione del giudice del riesame.

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