Cassazione Penale, Sentenza n. 9409/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di euro 1.009.000,00 ritenuto profitto del reato di riciclaggio. La ricorrente ha dedotto che le somme effettivamente transitate sul suo conto erano molto inferiori (circa 41.000 euro) e dunque non potevano giustificare un sequestro di tale entità né ritenersi di provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame in materia cautelare reale sia ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.1 c.p.p.) e non per meri profili di valutazione logico-probatoria. Il Tribunale di Novara aveva fornito motivazione adeguata, ricostruendo la partecipazione della ricorrente al riciclaggio tramite l'uso del proprio conto per somme provenienti dalla vendita illecita di rame da parte del convivente Hudorovich, e deducendo la consapevolezza anche dalla disponibilità di beni di lusso e dall'assenza di redditi giustificativi. Per questi motivi il difetto di prova dedotto dalla ricorrente è da ritenersi vizio di merito non sindacabile in cassazione; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Limita l'ammissione del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali alle sole questioni di violazione di legge; impedisce il sindacato in Cassazione dei meri vizi di merito o delle valutazioni probatorie.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; il Collegio richiama che non sono consentiti i ricorsi fondati sui vizi logici della motivazione quando non configurino violazioni di legge sostanziale o processuale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. U., sent. n. 25932 del 2008 (Ivanov) e altre pronunce (es. Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini)
Definisce i vizi rilevanti per la cassazione come quelli tali da rendere la motivazione del provvedimento del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; distingue tra errores in iudicando e errores in procedendo e limita il sindacato di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame cautelare è ammesso solo per questioni di violazione di legge; le questioni di fatto e le valutazioni probatorie (p. es. quantificazione delle somme, valutazione delle fonti) tipicamente non sono sindacabili in questa sede.
- Per contrastare un sequestro per equivalente fondato su riciclaggio, non è sufficiente generica contestazione della discordanza tra somme sul conto e importo sequestrato: occorre dimostrare una violazione di legge o che la motivazione è radicalmente carente (contraddittoria, assente o priva dei minimi requisiti logici).
- Elementi indiziari come la disponibilità di beni di lusso sproporzionati rispetto ai redditi, l'assenza di fonti lecite di reddito e il transito continuativo di somme da soggetti indiziati possono legittimare il sequestro per equivalente se collegati logicamente alla ricostruzione del profitto del reato.
- In sede cautelare il sindacato sulle circostanze di fatto è limitato: la difesa deve mirare a far emergere profili di illegittimità procedurale o palesi carenze motivazionali, non meramente a rinnovare la valutazione delle prove.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle Ammende).
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