Cassazione Penale, Ordinanza n. 14661/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, pronunciata in grado di appello avverso una decisione del Giudice di pace, che aveva confermato la sua condanna per diffamazione. Con il primo e il secondo motivo la difesa ha dedotto formalmente violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, ma le doglianze miravano in sostanza a contestare la motivazione della condanna. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla condanna alle spese processuali. La parte civile ha depositato memoria con conclusioni e nota spese, ma in modo tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello è proponibile solo per violazione di legge; le censure sulla responsabilità, benché formalmente qualificate come violazione di legge, erano in realtà rivolte contro la motivazione e quindi non consentite. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto mancante o meramente apparente, sicché non si integrava una violazione di legge. Quanto alla condanna alle spese, il motivo è stato giudicato non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della decisione non era apparente e le somme liquidate risultavano inferiori ai minimi tabellari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla sulle spese della parte civile per tardività del deposito della memoria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge è stata evocata dalla difesa, ma la Corte ha osservato che, nella sostanza, le censure investivano la motivazione della decisione e non erano quindi scrutinabili nei limiti del ricorso per cassazione contro sentenze del giudice di pace.
Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
Concorre a delimitare i motivi di ricorso avverso le sentenze di appello in materia di reati del giudice di pace, ammettendo il ricorso solo per violazione di legge.
La Corte ha escluso che la motivazione sulla condanna alle spese fosse apparente o tale da integrare una violazione di legge.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge; non sono ammissibili censure che, sotto tale etichetta, mirino in realtà a contestare la congruità o logicità della motivazione.
- La motivazione può integrare violazione di legge solo quando sia del tutto mancante o talmente apparente da non consentire di ricostruire l'iter logico del giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile e coerente non consente il ricorso sul punto.
- La doglianza relativa alla condanna alle spese processuali è inammissibile se prospetta un vizio di motivazione non consentito nel perimetro del sindacato di legittimità applicabile alla decisione impugnata e, comunque, è infondata quando la liquidazione sia contenuta entro i limiti tabellari e la motivazione non sia apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, mentre le spese della parte civile possono restare non liquidate se la relativa domanda è stata depositata tardivamente.
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