Cassazione Penale, Sentenza n. 42066/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro che, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 4 aprile 2022, aveva rigettato il riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 273 e ss. c.p.p.) e vizio di motivazione sia quanto alla sussistenza del quadro indiziario sia quanto ai presupposti della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia trasmessa il 22 luglio 2022 dal difensore, che aveva rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse in quanto il GIP aveva poi disposto una misura meno afflittiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse determina inammissibilità senza automatica condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Pertanto non è stata esaminata nel merito la censura relativa agli artt. 273 e ss. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Disciplina lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato solo in relazione alla modalità di celebrazione del procedimento davanti alla Corte.
art. 273 e ss. cod. proc. pen.
Norme relative ai mezzi di impugnazione e ai relativi motivi; evocate dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, ma non esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità per rinuncia.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta Rv. 208166-01; Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta Rv. 208166-01; Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse che determina l'inammissibilità del ricorso non comporta, di regola, condanna del ricorrente alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta mancanza di interesse rende il ricorso inammissibile: il giudice non decide nel merito delle censure se viene a mancare l'interesse a proseguire.
- La sopravvenuta inammissibilità per perdita di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per impugnazioni manifestamente infondate, secondo la giurisprudenza di legittimità.
- La modifica della situazione cautelare (es. sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva) può determinare la mancanza di interesse a proseguire il ricorso; in tal caso la parte può rinunciare e il giudice dichiara l'inammissibilità.
- Se si intende ottenere comunque una pronuncia sul merito (ad es. per ottenere declaratoria di illegittimità della misura), è importante non rinunciare all'impugnazione e valutare tempestivamente l'opportunità di proseguire, anche quando la situazione cautelare si è attenuata.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse lascia impregiudicata la valutazione sostanziale: non costituisce precedente sul merito e non modifica la valutazione circa la fondatezza delle censure originate.
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