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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15422/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, con pena di mesi 2 di arresto e euro 1.200 di ammenda, sostituita nella complessiva pena sospesa di euro 5.700 di ammenda. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: travisamento della prova in relazione alla dimostrazione della effettiva condotta di guida in stato di ebbrezza. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato valida rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia tempestivamente depositata dal ricorrente e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero; è stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La valida rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata a sostegno della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La rinuncia valida e tempestiva al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia del ricorrente, la Corte non entra nel merito del motivo di impugnazione dedotto.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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