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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha convertito il ricorso per cassazione in appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di appello. Non ha esaminato nel merito le doglianze sulla responsabilità per minacce aggravate, sull'attendibilità della persona offesa o sulla rilevanza del gesto della mano.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Nola ha dichiarato l'imputato colpevole di minacce aggravate, condannandolo alla multa di 600 euro e alle statuizioni risarcitorie in favore della parte civile. L'imputato ha proposto ricorso diretto per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ai rapporti di cointeressenza con l'imputato e alla configurabilità del reato di minaccia in relazione al singolo gesto della mano. La Corte ha rilevato che il provvedimento era appellabile: l'art. 593, comma 3, c.p.p. rende inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre nel caso concreto era stata applicata la diversa pena pecuniaria della multa. Il ricorso è stato pertanto riqualificato e convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., senza necessità di un'indagine sulla reale volontà dell'impugnante.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa

    L'inappellabilità riguarda la condanna alla sola pena dell'ammenda; non si estende alla condanna alla pena della multa.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Quando un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della volontà di sottoporlo a controllo giurisdizionale, quindi trasmettere gli atti al giudice competente per il mezzo corretto.

  • art. 593 c.p.p.

    Disciplina l'appellabilità delle sentenze penali e consente di individuare il corretto mezzo di impugnazione in relazione alla pena applicata.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna alla sola pena della multa non rientra nell'ipotesi di inappellabilità prevista per la condanna alla sola pena dell'ammenda; essa è quindi appellabile dall'imputato.
  • Quando una parte impugna un provvedimento con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la presenza di una voluntas impugnationis, senza svolgere un'indagine introspettiva sulla reale volontà della parte.
  • Accertato che il provvedimento è impugnabile con un diverso mezzo di gravame, il giudice deve riqualificare e convertire l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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