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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20542/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la condanna per furto consumato pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. I motivi dedotti, entrambi, denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come furto consumato, sostenendo in sostanza che la sottrazione non fosse giunta alla consumazione. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché la sentenza impugnata aveva accertato che l'imputato, uscito dal supermercato senza passare dalle casse e superate le porte di accesso momentaneamente aperte, aveva conseguito la piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, sia pure per un brevissimo lasso di tempo, circostanza giudicata irrilevante ai fini della consumazione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    È il titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito; la Corte ribadisce che il furto è consumato quando l'agente ottiene la piena ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo brevissimo.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente attraverso la deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione nei motivi di ricorso, poi ritenuti manifestamente infondati.

Massime di principio

  • Il delitto di furto si considera consumato quando l'agente consegue la piena ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche se tale disponibilità dura per un brevissimo intervallo di tempo.
  • Ai fini della consumazione del furto, è irrilevante che l'intervallo di disponibilità della refurtiva sia molto breve, purché il bene sia uscito dalla sfera di vigilanza e controllo della vittima.
  • Il ricorso per cassazione che contesti solo la qualificazione del fatto come furto consumato, a fronte di un accertamento di fatto coerente con il conseguimento della disponibilità della cosa, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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