Cassazione Penale, Sentenza n. 16858/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta da Goxhi nei confronti della dott.ssa Iuorio. La ricusazione era fondata sul fatto che il giudice aveva respinto una richiesta difensiva volta ad acquisire il parere di un consulente tecnico della difesa durante la discussione finale di un giudizio abbreviato non condizionato. Il ricorrente sosteneva che il rigetto e la restituzione del parere già allegato a una memoria significavano una valutazione pregiudiziale e una manifestazione implicita del convincimento del giudice, incompatibile con la sua imparzialità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto si fonda sul principio secondo cui la decisione di questioni processuali o il diniego di acquisizione di atti in un giudizio abbreviato non costituiscono di per sé causa di ricusazione, salvo che il giudice abbia espresso un'"indebita manifestazione del convincimento" anticipando la valutazione sul merito o sulla colpevolezza dell'imputato senza necessità funzionale e fuori da qualsiasi collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Nel caso di specie non è stato ravvisato alcun comportamento che configurasse tale indebito pre-giudizio.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
La norma richiede che la manifestazione del convincimento del giudice sia "indebita" per configurare causa di ricusazione: ciò significa che l'opinione sulla colpevolezza o innocenza deve essere espressa senza necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella specifica fase procedimentale
Sez. 5, n. 10981 del 05/12/2022 (Rosenthal)
Precedente che afferma come non costituisca causa di ricusazione la decisione di un'eccezione di carattere processuale, purché non sia espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata circa la responsabilità dell'imputato
Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020 (Pasi)
Principio che precisa che l'indebita manifestazione del convincimento è rilevante solo quando l'esternazione avvenga senza necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni giudiziarie nella specifica fase procedimentale
Massime di principio
- Una decisione su questioni processuali (es. diniego di acquisizione di atti o pareri) non costituisce automaticamente causa di ricusazione: occorre dimostrare che il giudice ha anticipato il giudizio sul merito o sulla colpevolezza senza necessità funzionale
- Per far valere la ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. è necessario provare una "indebita" esternazione del convincimento: deve trattarsi di un'espressione priva di qualsiasi necessità ai fini della decisione e scollegata dalle funzioni giurisdizionali
- Nel giudizio abbreviato non condizionato vi sono limiti procedurali all'ammissione di atti o acquisizioni tardive; il rispetto di tali limiti da parte del giudice non rileva come indice di pregiudizio
- La mera restituzione o non utilizzo di un parere tecnico già prodotto dalla difesa non dimostra, di per sé, un pregiudizio del giudice: è necessario dimostrare fatti concreti che evidenzino valutazioni anticipate sul merito
- Chi propone ricusazione deve fornire elementi specifici e circostanziati della mancanza di imparzialità; generiche affermazioni o ricostruzioni ipotetiche sono insufficienti
- Se la ricusazione è rigettata, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; valutare sempre il rischio di condanna per costi quando si propone ricorso infondato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →