Cassazione Penale, Ordinanza n. 29167/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo dal reato sub b) e confermando la condanna per il reato sub a) nonché il trattamento sanzionatorio residuo. I fatti indicati riguardano condotte commesse in Rubano il 9 maggio 2018 e consistenti, al capo a), in un tentativo di furto aggravato, e al capo b), in un reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al capo a), sostenendo l'insussistenza di elementi indiziari dell'intento furtivo; con il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi in relazione al capo b), ma la censura non si confrontava con il fatto che la Corte di appello aveva già assolto l'imputata da tale reato; con il terzo motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per la misura della pena, senza però confrontarsi con i precedenti specifici dell'imputata e con la motivazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero sorretti da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e che, in particolare, il primo motivo non si confrontasse con la motivazione delle conformi sentenze di merito, il secondo motivo fosse privo di correlazione con la decisione impugnata perché la Corte d'appello aveva assolto l'imputata dal capo b), e il terzo motivo trascurasse i precedenti specifici e la motivazione sulla pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del tentativo contestato al capo a) insieme al furto aggravato.
richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato al capo a).
richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato al capo a).
richiamato quale norma incriminatrice del reato contestato al capo b), poi escluso in appello.
richiamato in relazione alla richiesta di particolare tenuità del fatto, ritenuta non concedibile nella motivazione di merito.
richiamato per affermare che il giudice può valorizzare gli elementi di maggior rilievo ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, senza dover rispondere a ogni singola deduzione difensiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo effettivo e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o non collegate ai punti decisivi della decisione integra inammissibilità.
- Il vizio di travisamento della prova o di manifesta illogicità non può essere dedotto in modo assertivo, ma richiede la puntuale indicazione degli elementi probatori e del passaggio motivazionale censurato.
- La doglianza relativa a un capo già assolto in appello è priva di pertinenza se non spiega quale concreto errore residui nella decisione impugnata.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi di maggiore rilevanza ostativi al beneficio; non è necessaria la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- La pena determinata in misura inferiore al medio edittale e sorretta da motivazione non specificamente confutata non è censurabile in cassazione per sola difformità dalla tesi difensiva.
Come è indicizzato
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