Cassazione Penale, Sentenza n. 13746/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in sede incidentale di riesame, aveva confermato il provvedimento cautelare (ordinanza GIP del 3 gennaio 2022, eseguita il 2 marzo 2022). Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e vizio del procedimento per presunta assenza di autonoma motivazione della ordinanza del GIP; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che erano emerse circostanze idonee a superare la presunzione relativa delle esigenze cautelari (gli elementi probatori risalivano al 2015), che non si poteva valorizzare l'esercizio del diritto al silenzio e che gli elementi favorevoli alla personalità dovessero incidere sulla valutazione cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito ampia e precisa motivazione, evidenziando valutazioni autonome del GIP, per cui la riproposizione generica della doglianza era infondata. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato che il Tribunale aveva considerato gli elementi 'positivi' addotti dalla difesa ma li aveva giudicati insufficienti a superare la presunzione legale, anche alla luce dell'accertato inserimento del ricorrente nell'associazione di tipo mafioso "Eiye" (capo 2) e di successivi reati in materia di stupefacenti; la difesa non ha contrastato in modo adeguato tali riscontri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stato inoltre dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
citato testualmente nella sentenza per la comminazione della sanzione pecuniaria
Usato come base per infliggere la sanzione pecuniaria (euro 3.000) al ricorrente per inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza/genericità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato per gli adempimenti di competenza della Cancelleria
Ordine di trasmettere/gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione secondo le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Massime di principio
- I motivi di impugnazione devono esporre censure concrete e specifiche: censure generiche o la mera riproposizione di doglianze già valutate dal giudice di merito sono spesso ritenute inammissibili per manifesta infondatezza.
- Il Tribunale (in sede di riesame) e la Corte valutano se il GIP abbia espresso valutazioni autonome: se tale autonomia è documentata con motivazione adeguata, difficilmente l'atto cautelare viene annullato in sede di impugnazione meramente formale.
- Per superare la presunzione relativa delle esigenze cautelari è necessario produrre elementi di fatto nuovi, concreti e rilevanti che riescano a contrastare non solo le risultanze storiche ma anche eventuali condotte successive che confermano il pericolo di reiterazione o l'inserimento in associazioni criminali.
- La mera anacronia temporale degli indizi (es. risalenti al 2015) non è sufficiente di per sé a escludere le esigenze cautelari se esistono fatti successivi o continuità di comportamento che ne confermano la gravità indiziaria.
- L'esercizio del diritto al silenzio non costituisce di per sé elemento risolutivo a favore dell'imputato; tuttavia, per incidere sulle esigenze cautelari, deve essere valutato nel contesto complessivo delle prove e non può sostituirsi alla produzione di elementi probatori concreti a discarico.
- Gli appellanti devono essere consapevoli del rischio di sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o generici: la normativa processuale prevede misure deterrenti (spese e ammende) in tali casi.
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