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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03300/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva l'asserita non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a fondamento della censura né consentiva di individuare compiutamente i rilievi mossi alla decisione impugnata; inoltre ha osservato che la motivazione della sentenza di merito era logicamente corretta e che non risultava neppure uno specifico motivo di appello sulla commisurazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica e determinata; la sua genericità o indeterminatezza ne comporta l'inammissibilità.

  • c.p.p.

    Il riferimento è al codice di procedura penale quale disciplina formale dei motivi di impugnazione e dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e autosufficiente nei contenuti essenziali, così da consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione l'oggetto del sindacato.
  • Un motivo di ricorso formulato in termini meramente assertivi o generici, privo dell'indicazione degli elementi fattuali o logici che sorreggono la critica, è inammissibile per indeterminatezza.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua specifiche manifeste carenze, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito della responsabilità.
  • La mancanza di uno specifico motivo di appello su un determinato profilo, come la commisurazione della pena, incide sulla possibilità di riproporre utilmente la censura in cassazione se questa non è adeguatamente articolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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