Cassazione Civile, Ordinanza n. 02062/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2010 un gruppo di medici, dopo la laurea e l’iscrizione a scuole di specializzazione post lauream in un periodo compreso tra il 1999 e il 2006, agì contro varie amministrazioni pubbliche sostenendo di aver percepito una remunerazione inferiore rispetto a quella successivamente prevista per gli iscritti dal 2006 in poi. Lamentavano che le direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica imponessero una retribuzione adeguata e chiedevano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò il rigetto. In cassazione gli interessati proposero ricorso contro la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri con due motivi, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. La rinuncia non è stata accettata dalla difesa erariale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha però regolato le spese ponendole per due terzi a carico dei ricorrenti, in solido, e compensandole per un terzo, ritenendo che la rinuncia non giustificasse la compensazione integrale. Ha inoltre osservato che, se il ricorso fosse stato esaminato nel merito, sarebbe risultato manifestamente inammissibile perché la questione era già da tempo risolta in senso sfavorevole ai ricorrenti dalla giurisprudenza di legittimità: il trattamento economico previsto dall’art. 39 d.lgs. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti dall’anno accademico 2006-2007, mentre gli iscritti in anni anteriori restano soggetti al d.lgs. 257/1991. Ha infine escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso sarebbe stato manifestamente inammissibile perché contrastava con principi di legittimità già consolidati e non offriva ragioni per modificarli
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
la disciplina economica dei medici specializzandi si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007
d.lgs. n. 257 del 1991
resta applicabile, sotto il profilo ordinamentale ed economico, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori al 2006-2007
Direttiva 93/16/CEE
non introduce un nuovo e ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina nazionale richiamata
ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa va determinato in base al petitum, assumendo la domanda di importo più elevato
art. 10, secondo comma, c.p.c.
al valore della domanda si sommano gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio
per la liquidazione dei compensi, il valore base può essere aumentato in ragione del numero delle parti soccombenti
la rinuncia al ricorso ha evitato la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che sussistano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue, ma la regolazione delle spese resta possibile e può tener conto delle ragioni della rinuncia e dell’andamento prevedibile del giudizio.
- La rinuncia non comporta automaticamente la compensazione integrale delle spese: il giudice può compensarle solo in parte e condannare il rinunciante al residuo, specie quando l’impugnazione sarebbe stata comunque manifestamente infondata o inammissibile.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già risolto in modo consolidato la questione di diritto, il ricorso che non si confronti utilmente con tale orientamento può essere dichiarato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la disciplina del d.lgs. 368/1999 opera solo per gli iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007; per gli iscritti anteriormente continua ad applicarsi il d.lgs. 257/1991, senza che la Direttiva 93/16/CEE imponga un diverso importo della borsa di studio.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa si determina sul petitum più elevato e, se la domanda comprende interessi scaduti anteriormente alla causa, essi si sommano al capitale ai sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c.
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