Cassazione Penale, Ordinanza n. 07884/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23/09/2024. Il ricorrente contestava, in sostanza, la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva già motivato adeguatamente sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti, fondando la valutazione su una ricostruzione del fatto diversa e più grave rispetto a quella prospettata dalla difesa. I motivi sono stati ritenuti aspecifici perché limitati a riproporre una lettura di minore gravità del fatto senza dedurre travisamenti della prova o confrontarsi effettivamente con la motivazione di merito. La Corte aggiunge che le valutazioni sulla gravità del fatto, specie in relazione alla qualità dello stupefacente e alle modalità dello spaccio, se logicamente motivate, non sono sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e si limita a proporre una diversa lettura del fatto in termini di minore gravità.
- La deduzione di vizio motivazionale richiede l'allegazione di concreti travisamenti della prova o di una effettiva omissione di motivazione; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Le valutazioni di merito sulla gravità del fatto, quando sorrette da motivazione логica e puntuale, sono insindacabili in cassazione, specie se riferite a elementi come la qualità dello stupefacente e le modalità della cessione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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