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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10697/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo di continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre sentenze definitive per reati di rapina aggravata con lesioni (due sentenze) e rapina con evasione (terza sentenza). Il rigetto era fondato sulla presunta mancata unicità del disegno criminoso, richiamando un arco temporale ritenuto eccessivo e rilevando la mancata comparizione del ricorrente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti in diversa persona. La Corte ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non ha svolto un'adeguata analisi degli indici rilevanti (in particolare la prossimità temporale e territoriale e l'omogeneità dei reati) e ha valutato in modo non pertinente elementi come la mancata presenza all'udienza e l'intervenuta condanna di primo grado, senza considerare la possibilità di riconoscere almeno una continuazione parziale tra le prime due sentenze (reati commessi a distanza di circa quattro mesi nello stesso comune).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne; la Corte segnala che il giudice dell'esecuzione deve valutare specifici indici di unicità del disegno criminoso prima di rigettare l'istanza.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata riguardo alla convocazione dell'imputato per resa di dichiarazioni in sede di esecuzione; la Corte precisa che la mancata comparizione non costituisce di per sé indice idoneo a escludere l'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. 1, n. 5266 del 02/12/1993 (Parenti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la condanna intervenuta non interrompe automaticamente l'unicità del disegno criminoso; il giudice deve accertare se l'agente avesse ideato sin dall'inizio tutti i reati e valutare l'effetto della condanna successiva sull'intenzionalità originaria.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio giurisprudenziale che elenca gli indicatori concreti per il riconoscimento del reato continuato (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei reati) e afferma l'onere probatorio a carico di chi invoca la continuazione.

  • Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice del merito o dell'esecuzione e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La sussistenza del vincolo di continuazione va valutata caso per caso sulla base di indici concreti: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spaziale e temporale, modalità esecutive, sistematicità e programmabilità delle condotte.
  • L'onere di allegazione e prova degli elementi specifici a sostegno della continuazione grava sul soggetto che la invoca (il condannato in sede esecutiva).
  • La presenza di una condanna intervenuta tra un fatto e un successivo non interrompe automaticamente il disegno criminoso: il giudice deve accertare se l'idea originaria comprendeva anche i fatti successivi e valutare l'effetto della condanna sull'intenzionalità dell'agente.
  • La mancata comparizione dell'interessato all'udienza camerale (art. 666 c.p.p.) non può costituire, di per sé, motivo decisivo per escludere la continuazione; non è un indice diretto dell'assenza di un disegno criminoso unitario.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e non generico la decisione di rigetto: il mancato esame degli indici proposti comporta vizio di motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • É possibile riconoscere una continuazione parziale: quando le condanne sono più di una il giudice può valutare il vincolo tra subset di reati (es. prime due sentenze tra loro) senza doverli valutare necessariamente come un blocco indissolubile.
  • In sede di rinvio il nuovo giudice deve svolgere un esame completo e motivato, applicando i criteri giurisprudenziali indicati e verificando se gli elementi allegati dimostrino la previsione o la programmazione dei reati sin dal primo episodio.

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