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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35421/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di estorsione in danno di Tufo Nicola, titolare di una pizzeria, per avere con violenza e minaccia costretto la vittima a fornire birre consumate senza pagamento. Le censure sono: mancata sussistenza della minaccia; errata applicazione dell'aggravante della "più persone riunite" (sostenendo che solo Bozzi avrebbe minacciato la vittima o che la presenza di Buccirossi fosse neutrale); mancata declaratoria di prescrizione del reato. Buccirossi deduceva inoltre di essersi limitato a essere presente e di avere assunto ruolo di paciere, senza concorso nel reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la manifesta infondatezza delle doglianze. Ha confermato la credibilità della persona offesa e i riscontri esterni; ha ritenuto provato che Bozzi abbia minacciato e schiaffeggiato la vittima alla presenza degli altri imputati; ha mantenuto l'aggravante della "più persone riunite" in considerazione della simultanea presenza, dell'ingresso congiunto nel locale e della consumazione delle birre senza pagamento, condividendo il profitto del reato; ha escluso la prescrizione in quanto l'aggravante speciale aumenta la pena massima rilevante per il calcolo del termine prescrizionale. Condanna i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.

    art. 628, comma terzo, n. 1 c.p.

    La circostanza aggravante della "più persone riunite" è qualificata come aggravante ad effetto speciale nel reato di estorsione e richiede la simultanea presenza di non meno di due persone al luogo e al momento della violenza o minaccia

  • art. 629, comma secondo cod. pen.

    art. 629, comma secondo c.p.

    Richiama l'aggravante di cui all'art. 628 e conferma che l'aggravante speciale incide sulla determinazione della pena

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    Le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate ai fini del calcolo della pena massima per la determinazione del termine prescrizionale, anche se in sede di bilanciamento con circostanze attenuanti risultassero subvalenti

  • art. 69, cod. pen.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione quando è in gioco una circostanza aggravante ad effetto speciale (per quanto risulta interpretato dalla sentenza)

  • Sez. U., n. 21837 del 2012, Alberti

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'aggravante "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di più persone al momento della minaccia/violenza

  • Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara

    Precedente richiamato in tema di incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale sulla determinazione del termine prescrizionale

Massime di principio

  • La presenza simultanea di più persone al momento e nel luogo della minaccia o violenza può integrare l'aggravante della "più persone riunite" anche se solo uno degli intervenuti ha materialmente proferito la minaccia, quando la compresenza abbia aumentato il timore della vittima e si evidenzi una compartecipazione al profitto del reato
  • La credibilità della persona offesa, se supportata da riscontri esterni e attendibile, può costituire base sufficiente per la ricostruzione fattuale e la condanna; le contestazioni generiche sulla attendibilità sono inefficaci
  • La semplice presenza nel luogo del fatto può essere valutata come concorso nel reato se contribuisce all'effetto intimidatorio o alla consumazione del profitto; la mera istanza di essere "pacificatore" va provata per escludere la partecipazione
  • Ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale vanno considerate per determinare la pena massima e il conseguente termine prescrizionale, anche se in fase di bilanciamento con attenuanti risultassero subvalenti
  • Per contestare con successo l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" è necessario mettere in dubbio elementi di fatto non marginali: simultaneità della presenza, coordinazione nell'azione o condivisione del profitto

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