Sentenza del 31/05/2016 n. 11326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.F. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Liguria n. 96/01/2008, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione alla cartella di pagamento relativa all’IRAP 2003, emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo perché il contribuente, in quanto agente di commercio, apparteneva al settore commerciale. Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2195 c.c., sostenendo l’erroneità della decisione sul presupposto IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la questione del presupposto IRAP. La sentenza impugnata era stata depositata il 1° agosto 2008, periodo in cui si applicava l’art. 366-bis c.p.c.; il ricorso, tuttavia, non conteneva il necessario quesito di diritto. In particolare, mancava una sintesi degli elementi sottoposti al giudice di merito e l’indicazione sia della regola applicata sia di quella che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere applicata. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.100 euro per compensi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Ciò posto, si rileva che il quesito di diritto deve congiuntamente compendiare, sì che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso: a) la riassuntiva esposizione degli elementi sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Per i ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il quesito deve indicare congiuntamente i fatti rilevanti, la regola applicata nella sentenza e la diversa regola invocata dal ricorrente. La mancanza anche di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità.
Art. 58, comma 5, della legge n. 69/2009
La disposizione art. 366 bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 resta infatti applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, fino al 4 luglio 2009, senza che possa rilevare la sua abrogazione - ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5.
La disciplina transitoria mantiene applicabile l’art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009, nonostante la successiva abrogazione della norma.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti pubblicati tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. resta necessario anche se la disposizione è stata successivamente abrogata.
- Quando è richiesto il quesito di diritto, non basta formulare una censura di violazione di legge: occorre esporre sinteticamente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella alternativa sostenuta dal ricorrente.
- Il quesito deve riguardare la motivazione decisiva della sentenza impugnata; un quesito incompleto o non pertinente comporta l’inammissibilità, senza decisione sul merito della controversia.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta, salvo diversa statuizione, la rifusione delle spese processuali alla controparte.
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