Cassazione Penale, Sentenza n. 06520/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale, aveva condannato Pica per furto aggravato e minaccia. I motivi principali: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione per non aver rinnovato la testimonianza del teste Manfredi, il cui apporto era stato utilizzato per ribaltare l'assoluzione; (2) vizio di motivazione per il fatto che la Corte si sarebbe basata esclusivamente su fonti testimoniali senza visionare direttamente il filmato di videosorveglianza già agli atti, il quale – secondo il Tribunale – non permetteva di stabilire cosa fosse stato prelevato; (3) omissione motivazionale rispetto alla consulenza tecnica di parte (dott. Donato Caccavella) che, con adeguati strumenti, aveva ritenuto compatibile l'oggetto prelevato con una tessera o cartoncino e non con un mazzo di banconote; (4) carenza motivazionale circa l'elemento soggettivo del reato di minaccia, non avendo la Corte valutato l'ipotesi che il comportamento dell'imputato sia stato reattivo o difensivo.
La decisione
La Corte di legittimità (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Motivi dell'annullamento: motivazione insufficiente da parte della Corte territoriale, omissione del necessario confronto critico con le ragioni dell'assoluzione di primo grado, mancata considerazione delle conclusioni della consulenza tecnica di parte e violazione dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative decisive (in particolare la mancata rinnovazione della testimonianza di Manfredi e la mancata visione diretta del filmato). La sentenza precisa inoltre che la parte civile non può chiedere la rifusione delle spese nel giudizio di legittimità chiuso con annullamento con rinvio, ma potrà far valere le pretese di rifusione delle spese nel successivo giudizio di merito in base al principio di soccombenza.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposizione, in caso di riforma totale della decisione di primo grado basata su prove dichiarative o perizie decisive, dell'obbligo per la corte d'appello di rinnovare l'assunzione della prova (ad es. riascolto di teste o periti) salvo che la prova scritta sia stata acquisita mediante lettura non dichiarativa. La mancata rinnovazione quando la prova è dichiarativa e decisiva integra vizio che obbliga all'annullamento con rinvio.
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Richiamato per il principio che la riforma in peius di una sentenza assolutoria non può avvenire senza rispettare le garanzie del contraddittorio e della possibilità di rinnovare l'assunzione delle prove dichiarative: la mancata rinnovazione può integrare violazione del giusto processo.
Giurisprudenza menzionata (Sezioni Unite n. 33748/2005 e altre)
La Corte ha richiamato il principio consolidato che, in caso di totale riforma, il giudice d'appello deve esporre compiutamente le linee del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i punti salienti della motivazione di primo grado, giustificando l'inversione di giudizio.
Sentenza della Corte EDU Dancu c. Moldavia (5/7/2011)
Usata a supporto del principio secondo cui la riforma dell'assoluzione, fondata su rivalutazione di perizie o dichiarazioni già rese, richiede misure procedurali che garantiscano il diritto di difesa e il contraddittorio, incluso il rinnovamento delle prove dichiarative.
Massime di principio
- Se la decisione di appello riforma totalmente una sentenza assolutoria, la Corte d'appello deve esporre chiaramente il nuovo ragionamento probatorio e confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado; la mera acquisizione di nuove dichiarazioni senza confronto critico non è sufficiente.
- Quando la riforma si basa su prove dichiarative o perizie decisive già emerse nel primo grado (testimoni, consulenti tecnici), il giudice d'appello è generalmente obbligato a rinnovare l'assunzione di tali prove (riascolto dei testi o delle persone che hanno verbalmente spiegato le consulenze), salvo che la prova scritta abbia natura non dichiarativa.
- Il giudice d'appello, se dispone di filmati o altre prove tecniche agli atti, dovrebbe visionarle direttamente e motivare come la loro interpretazione incida sul giudizio; affidarsi solo al resoconto di un testimone che ha visto il filmato può non essere sufficiente se quel resoconto è decisivo per la riforma.
- Le conclusioni di una consulenza tecnica di parte, se hanno inciso sull'assoluzione di primo grado, richiedono che la Corte d'appello dia specifica valutazione e risposta a tali rilievi; l'omessa considerazione può determinare l'annullamento della riforma.
- In caso di annullamento con rinvio la parte civile non consegue automaticamente la rifusione delle spese in Cassazione; potrà invocare i rimborsi spese nel successivo giudizio di merito in base al principio di soccombenza.
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