Cassazione Civile, Ordinanza n. 29149/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e dell'impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso; conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria rappresentando di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, accolta dall'Agenzia delle entrate, e di essersi impegnata a rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
L. 21826 del 09/10/2020
Cass. n. 21826 del 09/10/2020
richiamata per il principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente informa di aver aderito a una definizione agevolata della controversia e di essersi impegnata a rinunciare al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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