Cassazione Civile, Sentenza n. 13814/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su un "accordo quadro" del 24 novembre 2009 dichiarato nullo dal Tribunale di Verbania. Hanno proposto due motivi: (1) vizio di diritto per falsa applicazione degli artt. 22 (terzo comma) e 28 del d.P.R. 131/1986 sostenendo che le prestazioni già eseguite non potevano essere assoggettate a tassazione; (2) violazione degli artt. 112 e 360 c.p.c. per omessa pronuncia circa la carenza di legittimazione passiva al pagamento dell'imposta da parte di Fallimento INE s.r.l. e Anemos Wind s.r.l., che si ritenevano estranei al rapporto sostanziale oggetto della pronuncia.
La decisione
Primo motivo: rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il tentativo di rivalutare i fatti accertati in fatto dal giudice di merito; ha confermato che, pur essendo l'accordo dichiarato nullo, le operazioni svolte nell'ambito dello stesso possono integrare fattispecie imponibili ai sensi dell'art. 22, terzo comma, d.P.R. 131/1986 quando configurino operazioni elusive atte a occultare capacità contributiva. Inoltre ha richiamato l'art. 38 d.P.R. 131/1986 circa l'obbligo di registrazione e le condizioni per il rimborso (vizio non imputabile alle parti e assenza di possibilità di ratifica/convalida). Perciò il ricorso è rigettato in gran parte e Leonessa Investimenti s.r.l. e Oxara Energy Italia s.r.l. in liquidazione sono condannate alle spese di giudizio di legittimità. Secondo motivo: accolto limitatamente a Fallimento INE s.r.l. e Anemos Wind s.r.l. La Corte ha rilevato omissione di pronuncia del giudice di merito sulla questione specifica della loro estraneità al rapporto sostanziale (vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.), per cui ha cassato la sentenza nella parte relativa a tali due parti e ha disposto il rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. In sintesi: accoglimento parziale (solo per due ricorrenti), rigetto nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22, terzo comma
La Corte ha interpretato l'art. 22, terzo comma, nel senso che operazioni formalmente contenute in un atto nullo possono comunque essere considerate imponibili quando costituiscano una forma elusiva finalizzata a occultare capacità contributiva; quindi la nullità dell'atto non esclude automaticamente la tassazione se sussistono elementi sostanziali che giustificano l'imposizione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 28
Richiamato quale parte del complesso normativo sulla tassazione e liquidazione dell'imposta di registro; usato insieme all'art. 22 per fondare la legittimità dell'avviso di liquidazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 38
Stabilisce che la nullità o annullabilità dell'atto imponibile non esime dall'obbligo di registrazione e pagamento dell'imposta di registro; la nullità apre solo la possibilità di rimborso, subordinata a condizioni: il vizio non deve essere imputabile alle parti e non deve sussistere la possibilità di ratifica/convalida.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 57
Richiamato dalla giurisprudenza come norma che prevede obbligazione solidale in materia di imposta di registro; però la Corte ha ribadito che tale obbligazione non può essere estesa ai soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
Codice di procedura civile - art. 112
L'omessa pronuncia su una questione specifica rilevante (qui la legittimazione passiva di due parti) integra vizio censurabile in Cassazione; la Corte ha accolto il motivo per omessa pronuncia ex art.112 in relazione a questione di merito.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Art. 360 n.3 (falsa applicazione di norme di diritto) è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mira a rivalutare fatti; art. 360 n.4 (omessa pronuncia) è stato ritenuto fondato con riferimento alla mancata decisione sulla legittimazione passiva di due parti.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità di un atto non esclude di per sé l'obbligo di registrazione né la possibilità di tassazione delle operazioni sostanziali svolte nell'ambito dell'atto, soprattutto se emerge una finalità elusiva: il giudice tributario può ritenere imponibili le operazioni già eseguite quando sussistono elementi che ne dimostrano la rilevanza economica.
- Il rimborso dell'imposta pagata per un atto nullo è subordinato alla prova che il vizio non è imputabile alle parti e che non vi è possibilità di ratifica o convalida; senza tali condizioni il diritto al rimborso può essere precluso.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione unilaterale dei fatti: i motivi che in realtà mirano a riesaminare la valutazione di fatto operata dal giudice di merito sono inammissibili come travisamento della questione di diritto.
- Nei procedimenti con pluralità di parti va distinto tra legittimazione processuale e titolarità della posizione sostanziale nel rapporto impositivo: l'obbligazione tributaria non può essere automaticamente estesa a soggetti che sono estranei al rapporto sostanziale accertato.
- L'omessa pronuncia su questioni rilevanti e specifiche sollevate dalle parti integra vizio di nullità o motivo di cassazione (art. 112 c.p.c./art. 360 c.p.c.) e comporta il rinvio al giudice di merito per nuova decisione.
- Il giudice di merito deve motivare distintamente rispetto alle diverse posizioni delle parti quando le relative contestazioni sono specifiche; una valutazione 'generale' riferita indistintamente a tutte le parti può dar luogo a cassazione per omessa pronuncia.
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