Cassazione Civile, Ordinanza n. 25274/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, poiché le parti avevano concordato la compensazione. Non è stato esaminato il merito del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti costituite hanno depositato un atto congiunto con cui hanno dichiarato di aver rinunciato agli atti del giudizio, indicando altresì la regolazione delle spese come compensate. La società intimata non ha svolto difese. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'accordo intervenuto tra le parti, rilevando che ciò comportava l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando intervenuta congiuntamente tra le parti costituite, determina l'estinzione del processo di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta agli atti del giudizio in cassazione, intervenuta tra le parti costituite, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando la rinuncia è accompagnata da accordo sulle spese in termini di compensazione, la Corte non provvede sulle spese processuali.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, il provvedimento della Corte si limita a dichiarare l'estinzione, senza pronunciarsi sul merito della controversia.
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