Cassazione Penale, Sentenza n. 45481/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino dell'8/02/2022 che aveva negato la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto per la pena riportata, concedendo invece la detenzione domiciliare. Il difensore deduceva inosservanza dell'art. 47 L. 354/1975 e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto l'attività lavorativa del ricorrente non idonea alla rieducazione (per essere mera ostentazione e produrre redditi modestissimi), ma al contempo aveva concesso la detenzione domiciliare senza autorizzare lo svolgimento di tale attività, in contrasto con un precedente provvedimento cautelare che aveva autorizzato il lavoro durante gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che, in assenza di osservazione specialistica (poiché il condannato era in libertà/ai domiciliari), ha potuto basarsi sulla condotta recente, sui precedenti e sulle pendenze penali, nonché sui fatti concreti (tra cui una recente detenzione illecita di stupefacenti nel 2020 avvenuta nel locale adibito all'attività lavorativa e la modestia dei proventi derivanti da attività lecita) per escludere la prognosi favorevole necessaria per l'affidamento in prova. La Corte ha inoltre ritenuto non contraddittorio il diverso trattamento della detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova, e ha precisato che l'autorizzazione al lavoro in sede cautelare ha finalità e presupposti diversi rispetto alla valutazione per misure alternative alla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nel senso che la concessione dell'affidamento in prova richiede una prognosi favorevole basata su elementi concreti di rieducazione; in mancanza di osservazione istituzionale (quando il richiedente è in libertà), il giudice può valutare la condotta recente, i precedenti e le pendenze penali per verificare la persistenza della pericolosità e l'idoneità della misura alternativa.
Cass. Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999
"quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il Tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali."
La Corte ha richiamato questo principio per confermare che, in assenza di osservazione specialistica, è legittimo per il giudice di merito basarsi su precedenti, pendenze e condotta recente per decidere sull'idoneità delle misure alternative.
Massime di principio
- Quando la richiesta di misura alternativa (es. affidamento in prova) proviene da una persona non detenuta, il giudice può valutare la condotta recente, i precedenti e le pendenze penali in assenza di osservazione istituzionale.
- La presenza di una recente condotta di reato collegata allo stesso contesto lavorativo indicativo della misura invocata può precludere la prognosi favorevole necessaria per l'affidamento in prova.
- La concessione di misure meno afflittive (es. detenzione domiciliare) e il diniego dell'affidamento in prova non costituiscono necessariamente contraddizione: le due misure hanno presupposti e finalità diverse e valutazioni di merito differenti.
- Un'autorizzazione temporanea al lavoro in sede cautelare non vincola automaticamente il giudice chiamato a valutare la concessione di una misura alternativa alla pena, dato che le decisioni hanno presupposti e scopi distinti.
- La modestia dei proventi di attività lecita, se rilevante insieme ad altri elementi (es. recidiva o reato commesso nel luogo di lavoro), può influenzare negativamente la valutazione sulla capacità di reinserimento e rieducazione.
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