Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 L. fall.). Il ricorrente contestava la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie (la volontà di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o di procurarsi un ingiusto profitto), sostenendo che la deduzione del dolo si fondava solo sulla successione delle nomine, sulla breve durata dell'incarico (accettato tre mesi prima del fallimento), sul ritiro della contabilità presso il commercialista e sulla mancata collaborazione con la curatela. La difesa sosteneva che, essendo la contabilità irregolare e predisposta da precedenti amministratori, non poteva logicamente desumersi la consapevolezza dell'agente di rendere impossibile la ricostruzione dei conti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità delle censure rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico ricavandolo da un insieme di elementi (accettazione dell'incarico in una società già decotta, irreperibilità, ritiro delle scritture contabili e mancata spiegazione da parte dell'imputato), e che tali elementi non fossero stati confutati dal ricorrente. Di conseguenza è stata confermata, in via implicita, la condanna di merito (pena di tre anni di reclusione, inabilitazione per tre anni all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2
presente nel testo della sentenza
Tipicizza la bancarotta fraudolenta documentale quando l'agente sottrae o distrugge libri o scritture contabili con l'intento di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o di procurare un ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico possa desumersi dall'insieme degli elementi fattuali (accettazione della carica in una società decotta, ritiro delle scritture, irreperibilità, mancata giustificazione)
presente nel testo della sentenza
Norma richiamata insieme all'art. 216 per la configurabilità della responsabilità penale in materia di bancarotta; richiede l'accertamento degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie documentale
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
richiamato per la censura di violazione di legge
Prevede il motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo del ricorrente privo di specificità e pertanto il ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, "Liberati")
Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816 - 01
Ribadisce che la responsabilità dell'amministratore può derivare dalla violazione dei doveri connessi all'accettazione della carica; tuttavia per la tipologia con dolo specifico è necessario dimostrare concretamente la consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o di procurare indebito profitto. La sentenza impugnata si è richiamata a questo principio per motivare la condanna sulla base degli elementi probatori.
Massime di principio
- L'accettazione della carica di amministratore/liquidatore comporta doveri personali e diretti di conservazione e messa a disposizione delle scritture contabili: l'incarico implica responsabilità anche se la durata è breve.
- La sottrazione o il ritiro delle scritture contabili, se associati ad altri elementi (società già in stato di dissesto, irreperibilità, mancata spiegazione dell'imputato), può legittimamente far ritenere il dolo specifico richiesto dall'art. 216 L. fall. e integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
- La mera irregolarità o incompletezza delle scritture non esclude la responsabilità dell'amministratore: la norma mira a tutelare la possibilità di ricostruire il movimento degli affari e i creditori, indipendentemente dalla regolarità formale della documentazione.
- In giudizio, se l'imputato non offre spiegazioni plausibili sulla mancata consegna o sul contenuto delle scritture, i giudici possono valorizzare l'insieme degli indizi e trarre la conclusione sul dolo specifico; incombe quindi sul difensore l'onere di confutare concretamente gli elementi probatori.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di specificità rispetto alle argomentazioni di merito comporta l'inammissibilità del ricorso.
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