Sentenza n. 1155/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2412/2024 depositata in data 15.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza civile per ottenere il rilascio della Carta docente relativa agli anni 2020/2021 e 2021/2022. Il difensore, al quale le spese erano state distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., ha agito in proprio per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice ordinario. Il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato anche in proprio dal difensore ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, né aveva contestato l’esistenza o l’ammontare del credito. Sono state inoltre richieste la rivalutazione della somma spettante al docente e gli interessi sulle somme riconosciute a titolo di Carta docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato civile e gli ha ordinato di eseguire integralmente la sentenza entro 120 giorni dalla pubblicazione della decisione, provvedendo sia al rilascio della Carta docente spettante al docente sia al pagamento delle spese di lite spettanti al difensore distrattario. Ha riconosciuto al difensore distrattario gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario a titolo di spese di lite, dalla pubblicazione della sentenza civile fino all’effettivo pagamento, rilevando che si tratta di un debito di valuta. Ha invece respinto la richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta al docente, anch’essa qualificata come debito di valuta, e la richiesta di interessi sulla Carta docente, poiché il relativo valore è nominale e non può essere maggiorato, ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.m. 28 novembre 2016. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La distrazione delle spese in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; il difensore è l’unico legittimato ad agire per l’esecuzione della statuizione relativa alle spese.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento da parte delle amministrazioni di somme derivanti da provvedimenti giudiziari è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere azionata l’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal giudice ordinario.
art. 2 d.P.C.m. 28 novembre 2016
Il valore della Carta docente è nominale e non può essere maggiorato di interessi, nemmeno se utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Il difensore al quale siano state distratte le spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è legittimato in via esclusiva ad agire per l’ottemperanza della statuizione relativa al pagamento delle spese, nei limiti dell’importo liquidato dal giudice.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia eseguito un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale entro un nuovo termine.
- Le somme liquidate da un giudice a titolo di spese processuali costituiscono debiti di valuta e producono interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo pagamento, se spettanti al difensore distrattario.
- La rivalutazione monetaria non spetta sulle somme riconosciute come debiti di valuta, in assenza dei presupposti propri del debito di valore.
- Quando una prestazione riconosciuta al beneficiario è rappresentata da un credito nominale utilizzabile mediante uno specifico strumento, il relativo valore non può essere maggiorato di interessi se la disciplina applicabile esclude espressamente ulteriori maggiorazioni.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone termine, poteri e modalità di intervento.
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