Sentenza del 12/09/2024 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposta di registro - Avviso di intimazione Registro - Ammissibilità produzione documentale in secondo grado - Sussiste - Limiti ex art. 345 c.p.c. - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sull'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in sede di secondo grado nel processo tributario; verifica dei limiti applicabili (richiamo all'art. 345 c.p.c.) e dei termini/formalità previsti dal d.lgs. n. 546/1992
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello, chiarendo che l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di depositare nuovi documenti anche al di là dei limiti dell'art. 345 c.p.c., ma tale attività deve essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992 (fino a venti giorni liberi prima dell'udienza) e con le formalità di cui all'art. 24, comma 1. Il termine è di natura perentoria: la produzione tardiva determina decadenza rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in caso di rinvio interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte. La possibilità di produrre in appello sussiste anche se i documenti erano già disponibili in primo grado o se non sussisteva un'effettiva impossibilità di produrli prima.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in sede di processo tributario anche in appello; quindi non opera un divieto assoluto alla produzione documentale nel secondo grado
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Richiama l'applicazione delle norme relative al giudizio di primo grado anche in relazione alle modalità del procedimento d'appello, collegando l'art. 58 al regime dei termini e delle formalità
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
Stabilisce il termine per il deposito di memorie e documenti prima dell'udienza (fino a venti giorni liberi); tale termine va osservato per le produzioni in appello e ha natura perentoria
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1
Indica le formalità richieste per il deposito e la comunicazione degli atti e dei documenti; la mancata osservanza delle formalità può incidere sull'ammissibilità
Codice di procedura civile, art. 345
La Corte segnala che i rigidi limiti posti dall'art. 345 c.p.c. non trovano piena applicazione nel processo tributario grazie all'art. 58 d.lgs. 546/1992, che amplia la possibilità di produzione documentale in appello; tuttavia, restano operativi i termini e le formalità speciali del d.lgs. 546/1992
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello; non è necessario che la produzione sia giustificata da impossibilità di produrli in primo grado
- La produzione in appello deve rispettare il termine perentorio indicato dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 (fino a venti giorni liberi prima dell'udienza) e le formalità di cui all'art. 24, comma 1
- Il mancato rispetto del termine è sanzionato con la decadenza e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche se la controparte non si oppone o l'udienza viene rinviata interlocutoriamente
- Le disposizioni del codice di procedura civile (es. art. 345 c.p.c.) non operano in modo pienamente restrittivo nel processo tributario quando interviene la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992; tuttavia, la disciplina speciale impone termini e formalità rigorosi
- Per massimizzare l'ammissibilità: depositare e notificare i documenti rispettando termini e formalità, indicare chiaramente la rilevanza probatoria, e non contare sull'assenza di opposizione della controparte per sanare un deposito tardivo
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