Sentenza del 12/09/2024 n. 778 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contestando: inesistenza della notifica effettuata via PEC perché l'allegato era in formato PDF privo di firma digitale; mancata indicazione dell'autorità competente e dei termini di impugnazione; mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata allegazione delle cartelle/ruolo di riferimento. L'Agenzia resistette eccependo, tra l'altro, difetto di giurisdizione (per alcune cartelle di competenza del giudice ordinario), regolarità delle notifiche via PEC (con ricevute di consegna), la non obbligatorietà dell'allegazione delle cartelle quando queste siano già state notificate o siano individuabili tramite estratto di ruolo, la mancata legittimazione al rilievo su prescrizione (competente l'Ente impositore) e che alcune cartelle erano già state oggetto di giudizio. La Corte ha esaminato la giurisdizione (confermandone il difetto per tre specifiche cartelle), ha ritenuto valida la notifica via PEC sulla base delle ricevute di consegna e della normativa applicabile, ha ammesso la validità della firma digitale in formato PAdES (PDF firmato) e non ha imposto l'obbligo di allegare le cartelle alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative all'annullamento previsto dall'art. 4 del DL 119/2018 (non applicabile ai ruoli affidati nel 2011-2013), alla presunta decadenza e alla mancata indicazione del responsabile o dell'autorità di impugnazione, ritenendo tali omissioni meri vizî non invalidanti o integrabili e/o non decisivi.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado (CTP Parma n.221/2020), rigettando le doglianze relative alla nullità della notifica PEC, alla mancata firma in formato p7m, alla mancata allegazione delle cartelle, alla mancata indicazione del responsabile e dell'autorità di impugnazione, e dichiarando comunque il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria per le tre cartelle espressamente indicate (che sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria). Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore degli Uffici resistenti, liquidate in complessivi € 1.500,00.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 546/1992
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento...
Definisce l'ambito della giurisdizione tributaria e l'esclusione per le controversie relative ad atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella: per alcune cartelle contestate è stato riconosciuto il difetto di giurisdizione della CTP a favore del giudice ordinario.
art. 26 DPR 602/1973
la notifica della cartella può essere eseguita... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)... In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Stabilisce la possibilità e le modalità di notifica delle cartelle tramite PEC all'indirizzo INI-PEC; la Corte ha ritenuto valida la notifica in presenza della ricevuta di avvenuta consegna.
DPCM 22 febbraio 2013
il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno "evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso"; il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità... se contiene macroistruzioni, codici eseguibili...
Il sistema di verifica deve segnalare eventuali modifiche dopo la firma; la norma non impone un unico formato di firma (CAdES vs PAdES) e consente di considerare valide firme digitali che garantiscano l'integrità del documento.
art. 22 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Afferma l'efficacia probatoria dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale o qualificata; la Corte ne trae che la legge non richiede espressamente il formato CAdES (p7m) in via esclusiva.
art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992
"il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato..."
Stabilisce il termine per proporre ricorso: molte eccezioni del ricorrente sono state ritenute tardive o dovute a mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.
art. 4 del DL 119/2018 (L. 136/2018 di conversione)
"i debiti di importo residuo...fino a mille euro...risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010... sono automaticamente annullati."
L'annullamento riguarda i carichi affidati nel periodo indicato (per data di affidamento del ruolo) e non tutti i tributi relativi a quegli anni fiscali; nel caso di specie le cartelle erano state affidate nel 2011-2013 e quindi non rientrano nell'annullamento.
art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000
Non essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un provvedimento amministrativo soggetto alla disciplina degli atti amministrativi, le disposizioni sulla motivazione e sugli allegati di cui a tali leggi non risultano applicabili per imporre l'allegazione delle cartelle.
art. 36, comma 4-ter, DL 248/2007
Prevede sanzioni collegate all'indicazione del referente; la Corte ricorda che la mancata indicazione del responsabile non determina automaticamente la nullità dell'atto e che la specifica sanzione veste ambito limitato (cartelle consegnate dopo determinate date).
art. 39 D.Lgs. 112/1999
Disciplina l'obbligo del concessionario (Agente della riscossione) di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi; l'Ente resistente ha richiesto, in via subordinata, l'ampliamento del contraddittorio agli Enti impositori.
Massime di principio
- La notifica tramite PEC, se effettuata all'indirizzo risultante dall'INI-PEC e accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna, è considerata valida e prova certa della spedizione e ricezione; l'eventuale mancata lettura è responsabilità del destinatario.
- La firma digitale in formato PAdES (PDF firmato) è accettabile e non è necessario che il file sia in formato p7m (CAdES); la norma richiede che la verifica evidenzi modifiche dopo la sottoscrizione ma non impone un formato unico.
- Non sussiste un obbligo legale di allegare la cartella di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; l'estratto di ruolo è idoneo a documentare la pretesa e l'assenza dell'allegato non determina di per sé la nullità dell'atto.
- Le questioni relative ad atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento sono, in linea generale, di competenza del giudice ordinario e non della giurisdizione tributaria.
- Le eccezioni procedurali come la mancata indicazione dell'autorità di impugnazione o del responsabile del procedimento costituiscono, salvo casi particolari dimostrabili, semplici irregolarità che non comportano automaticamente nullità dell'atto; il contribuente ha l'onere di provare la decisività dell'errore.
- L'eccezione di decadenza o prescrizione va proposta tempestivamente entro i termini di legge (es. 60 giorni) e secondo le forme previste; l'eventuale tardività ne comporta l'inammissibilità.
- L'annullamento previsto dall'art. 4 DL 119/2018 si applica solo ai ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010 (per data di affidamento), quindi è fondamentale verificare la data di affidamento del ruolo prima di sostenere l'applicabilità dell'annullamento.
- Quando si contesta la legittimazione o atti riconducibili all'operato dell'ente impositore, l'agente della riscossione può essere chiamato a chiamare in causa l'ente creditore secondo art. 39 D.Lgs. 112/1999; in mancanza può rispondere delle conseguenze processuali.
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