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Sentenza

Sentenza del 12/09/2024 n. 734 - Corte di Giustizia UE

IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera i) - Esenzioni - Scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro - Presupposti e limiti - Principio della neutralità fiscale - Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale - Diritto al rimborso - Arricchimento senza causa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'esenzione IVA per i giochi d'azzardo prevista dall'art. 135, par. 1, lett. i) della direttiva 2006/112/CE: il Belgio ha revocato l'esenzione per i giochi d'azzardo proposti online (diversi dalle lotterie) a partire dal 1° luglio 2016; la Cour constitutionnelle ha poi annullato quelle disposizioni per ragioni di ripartizione delle competenze ma ha mantenuto i loro effetti per le imposte già riscosse; Chaudfontaine, che offre giochi online, ha chiesto il rimborso dell'IVA pagata e ha impugnato il rifiuto dell'amministrazione fiscale; il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva e il principio di neutralità fiscale vietino una differente disciplina tra giochi offline (esenti) e online (tassati), se il giudice nazionale deve disapplicare norme nazionali incompatibili anche se una corte costituzionale ne ha mantenuto gli effetti, e se il soggetto passivo ha diritto al rimborso senza che ciò costituisca arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di giustizia ha risposto che: (1) l'art. 135(1)(i) della direttiva 2006/112, letto con il principio di neutralità fiscale, non impedisce a uno Stato membro di trattare diversamente l'acquisto di biglietti di lotteria e la partecipazione ai giochi d'azzardo offline rispetto alla partecipazione a giochi d'azzardo online (diversi dalle lotterie), a condizione che le differenze oggettive tra tali categorie siano idonee a influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio; spetta al giudice nazionale valutare concretamente tale somiglianza; (2) il principio di leale cooperazione (art. 4(3) TUE) e il principio del primato del diritto UE impongono al giudice nazionale di disapplicare norme nazionali incompatibili con l'art. 135(1)(i) e il principio di neutralità fiscale anche se una sentenza della corte costituzionale ha disposto il mantenimento degli effetti di tali norme; (3) le regole UE sulla ripetizione dell'indebito conferiscono al soggetto passivo il diritto al rimborso dell'IVA riscossa in violazione dell'art. 135(1)(i), salvo che il rimborso comporti un arricchimento senza causa: la valutazione dell'eventuale arricchimento senza causa richiede un'analisi economica delle circostanze (es. trasferimento dell'onere sui consumatori, effetti sui prezzi, volume di vendite). Il tribunale nazionale dovrà quindi applicare queste indicazioni e decidere il caso concreto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 135, par. 1, lett. i)

    "Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro"

    Ha effetto diretto; lascia un margine discrezionale agli Stati membri per fissare condizioni e limiti dell'esenzione, ma tale margine è vincolato dal principio di neutralità fiscale: differenze di trattamento sono ammesse solo se esistono differenze oggettive idonee a influire significativamente sulla scelta del consumatore medio.

  • Trattato sull'Unione europea - art. 4(3) (principio di leale cooperazione)

    Impone agli Stati membri e ai loro organi di eliminare le conseguenze illecite delle violazioni del diritto dell'Unione e di attuare prontamente i diritti conferiti dal diritto UE; grava sul giudice nazionale l'obbligo di porre rimedio agli effetti di norme nazionali incompatibili.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea - art. 267, terzo comma

    Disciplina la procedura di rinvio pregiudiziale; la Corte può riformulare le questioni e interpretare norme UE necessarie per risolvere la controversia nazionale.

  • Principio della neutralità fiscale (giurisprudenza UE)

    Principio intrinseco al sistema IVA che vieta trattamenti diversi ai fini dell'IVA per beni o servizi simili in concorrenza fra loro; la comparabilità si valuta dal punto di vista del consumatore medio e tiene conto di differenze oggettive e contestuali rilevanti (accessibilità, anonimato, interazione, limiti di puntata/vincita, probabilità, fattori culturali).

  • Principio del primato del diritto dell'Unione

    Impone al giudice nazionale di disapplicare norme nazionali incompatibili con il diritto UE dotato di effetto diretto, senza attendere rimozioni legislative o decisioni di organi costituzionali nazionali che mantengano effetti di quelle norme.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può prevedere un trattamento fiscale differenziato tra giochi d'azzardo online e offline (o tra lotterie e altri giochi) soltanto se esistono differenze oggettive e significative che, dal punto di vista del consumatore medio, giustificano la diversa imposizione.
  • La valutazione della 'somiglianza' si effettua dal punto di vista del consumatore medio e può includere fattori contestuali (accessibilità geografica/temporale, anonimato, carattere virtuale/physico, interazione), nonché caratteristiche intrinseche del gioco (possibilità di influenza del giocatore, tempi di attesa, probabilità di vincita, limiti di puntata/vincita, fattori culturali).
  • Il giudice nazionale è obbligato a disapplicare norme nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione dotato di effetto diretto, anche se una corte costituzionale nazionale ha deciso di mantenere temporaneamente gli effetti di quelle norme per ragioni interne.
  • Il soggetto privato che ha versato IVA in violazione del diritto UE ha, in linea di principio, diritto al rimborso; tale diritto può però essere escluso se il rimborso comporterebbe un arricchimento senza causa, valutabile solo tramite un'analisi economica delle circostanze (es. trasferimento dell'onere fiscale ai consumatori, impatto sui prezzi e sulle vendite).
  • In contenziosi analoghi è opportuno che il ricorrente e il giudice nazionale documentino elementi economici e di mercato (prove su modalità di fruizione, anonimato, accessibilità, struttura prezzi, percentuale di trasferimento dell'imposta) per consentire la verifica della comparabilità e dell'eventuale arricchimento senza causa.
  • La semplice esistenza di una discrezionalità normativa a livello nazionale non preclude il controllo giurisdizionale: il limite è costituito dal rispetto del principio di neutralità fiscale e dal divieto di creare differenze artificiali che incidano sulle scelte del consumatore medio.

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