Cassazione Civile, Ordinanza n. 30038/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, dichiarato fallito nell'esercizio di impresa individuale, ha impugnato l'estratto di ruolo dal quale risultavano due avvisi di accertamento e la successiva cartella di pagamento, atti notificati soltanto al curatore fallimentare e non impugnati da quest'ultimo. Il contribuente ha sostenuto di non aver avuto conoscenza degli atti impositivi e della cartella e di essere quindi ancora nei termini per contestare la pretesa tributaria dalla data di conoscenza dell'estratto di ruolo. In ricorso per cassazione ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 43 L. fall., 16 D.Lgs. n. 546 del 1992, 31 L. fall. e 24 Cost., assumendo che, in assenza di notifica al fallito, il termine di impugnazione decorresse dalla conoscenza dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi: da un lato, la mancata impugnazione da parte del contribuente di tutti gli atti presupposti non notificatigli, compreso l'avviso di mora; dall'altro, la questione della sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore e della legittimazione del fallito a impugnare gli atti tributari nei limiti in cui provi il silenzio disinteressato del curatore. Poiché il ricorrente aveva censurato solo la seconda ratio e non la prima, la decisione è stata confermata per difetto di impugnazione di una autonoma e sufficiente ragione decisoria. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore nella gestione delle azioni relative al patrimonio fallimentare.
art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato dal ricorrente in relazione alla decorrenza del termine di impugnazione degli atti tributari non notificati personalmente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti di legittimazione processuale del fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno del diritto di difesa del fallito rispetto agli atti tributari non conosciuti tempestivamente.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse comporta il rigetto del ricorso.
- L'impugnazione che colpisca solo una delle basi logiche della decisione è priva di interesse utile, perché la statuizione resta comunque sorretta dalla ratio non censurata.
- Nel contenzioso tributario del fallito, la questione della decorrenza del termine di impugnazione e della legittimazione del fallito non può elidere l'esigenza di confrontarsi con tutte le autonome argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito.
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