Sentenza n. 5143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00124/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione da una gara e la conseguente mancata aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una gara per l'affidamento del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale. La stazione appaltante aveva ritenuto inidonee tutte le offerte e dichiarato la gara deserta. Lucian era stata esclusa perché aveva presentato una demo del sistema mediante WEB APP, accessibile tramite browser e connessione internet, ma non una demo tramite APP specifica per smartphone, richiesta dall'art. 16 del disciplinare a pena di esclusione. L'appello deduceva: omessa considerazione della censura relativa alla nuova procedura di gara; ambiguità del disciplinare circa la richiesta di demo tramite web e app; sostanziale equipollenza tra WEB APP e APP; difetto di istruttoria e motivazione; omessa valutazione delle contestazioni relative ai 27 rilievi contenuti nel documento di sintesi prodotto dalla stazione appaltante; omessa attivazione del soccorso istruttorio per chiarire le funzionalità della WEB APP.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non ambiguo l'art. 16 del disciplinare, poiché imponeva chiaramente, a pena di esclusione, una demo accessibile sia mediante web sia tramite app per smartphone. Ha escluso l'equipollenza tra WEB APP e APP, evidenziando che la prima è un'applicazione ospitata su server remoto e accessibile tramite browser e richiede una connessione internet, mentre la seconda deve essere installata sul dispositivo, può funzionare offline e consente funzionalità ulteriori, quali notifiche, trasmissione della posizione GPS anche a schermo spento e avvisi sull'arrivo dell'autobus. La valutazione della commissione circa l'assenza dell'APP non richiedeva ulteriori istruttorie o motivazioni. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare analiticamente le contestazioni sui 27 rilievi, essendo già sufficiente la mancata produzione della demo APP a giustificare l'esclusione; inoltre, il documento di sintesi era stato formato successivamente alla chiusura della gara e nel corso del giudizio. Il soccorso istruttorio era inapplicabile perché avrebbe comportato l'integrazione o modifica postuma di un elemento tecnico essenziale dell'offerta, in violazione della par condicio. La censura contro la nuova gara è stata respinta perché, una volta riconosciuta la legittimità dell'esclusione dalla prima procedura, veniva meno il presupposto dell'invalidità derivata della nuova procedura, ritenuta atto fisiologico e necessario per affidare il servizio. L'appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 16 del disciplinare di gara
L’offerta … deve contenere a pena di esclusione i documenti obbligatori di seguito indicati … b) una demo della piattaforma riferita ad una o più simulazioni di utilizzo similari a quelle previste dal bando mediante accesso web e tramite app per smartphone
La clausola imponeva, a pena di esclusione, la presentazione di due modalità di demo: una accessibile tramite web e una tramite app specifica per smartphone.
Le censure relative ai 27 rilievi della stazione appaltante sono state riproposte in appello ai sensi della norma, ma il loro esame è stato ritenuto non necessario perché la mancata demo APP era già autonomamente sufficiente a fondare l'esclusione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede a pena di esclusione una demo accessibile sia tramite web sia tramite app per smartphone, la presentazione della sola WEB APP non soddisfa il requisito, anche se consente l'accesso da dispositivo mobile.
- WEB APP e APP non sono strumenti automaticamente equipollenti: la diversa installazione, la possibilità di funzionamento offline e le differenti funzionalità operative possono giustificare la richiesta distinta di entrambe nella lex specialis.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare la mancanza di un elemento tecnico essenziale dell'offerta o per consentire la presentazione postuma di una demo diversa, poiché ciò comporterebbe una modifica dell'offerta e violerebbe la par condicio dei concorrenti.
- Una volta accertata la legittimità dell'esclusione da una prima gara, viene meno il presupposto per contestare in via derivata la successiva procedura indetta dalla stazione appaltante a seguito della mancata aggiudicazione.
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