Cassazione Penale, Sentenza n. 39122/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milone impugnava il decreto di appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Messina con cui gli era stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni, in quanto indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (art. 4 d.lgs. 159/2011). In cassazione denunciava violazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la motivazione del decreto impugnato fosse illogica, contraddittoria o inesistente perché avrebbe dato eccessivo rilievo ai precedenti penali e alla pendenza di un procedimento, senza valutare l'incidenza delle sue precarie condizioni di salute e la presunta mancanza di pericolosità sociale attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. 159/2011; il vizio di motivazione è in linea di massima inammissibile salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Il ricorrente ha presentato un censura generica per mero rinvio all'atto di appello senza indicare specifici elementi dedotti in gravame che dimostrassero la mancanza o l'apparenza della motivazione, rendendo il ricorso infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a)
Fondamento giuridico per l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di chi è indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso; richiamato come titolo del provvedimento prevenzionale impugnato.
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla valutazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto però che la censura relativa alla valutazione degli elementi probatori costituisse un vizio di motivazione non adeguatamente specificato in cassazione.
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 7, comma 1; art. 10, comma 2
Impongono l'obbligo per il giudice di adottare un decreto motivato nel procedimento di prevenzione; la mancanza di motivazione può, se concreta e specifica, costituire motivo di impugnazione.
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
Limitano i motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge, escludendo in via ordinaria i vizi di merito e di motivazione salvo i casi tassativi previsti.
art. 606, comma 1, lett. e)
Prevede che il vizio di motivazione non è normalmente deducibile in cassazione; eccezione per la motivazione inesistente o meramente apparente quando la mancanza sia tale da costituire violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.
Richiamato in combinato disposto con le norme del codice antimafia per sottolineare l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente il decreto di prevenzione.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata nel caso di specie.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure antimafia) la cassazione è limitata a specifiche violazioni di legge previste dal d.lgs. 159/2011 (art. 10, comma 3; art. 27, comma 2); i vizi di motivazione sono in linea di principio non ammessi salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Per contestare con successo la motivazione in cassazione è necessario indicare in modo preciso e puntuale gli specifici profili di mancata valutazione o i passaggi argomentativi mancanti nella motivazione del giudice di merito; il mero rinvio all'atto di appello è generico e porta all'inammissibilità.
- Le condizioni personali del proposto (es. precarie condizioni di salute) possono essere rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale, ma la loro incidenza deve essere chiaramente dedotta e documentata nel gravame e specificamente richiamata in cassazione con i punti di fatto e di diritto contestati.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e con pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
- Per una efficace strategia difensiva in casi analoghi: (a) formulare censure di legittimità ben circoscritte e ancorate a specifiche violazioni di legge; (b) se si deduce carenza di motivazione, dettagliare esattamente quali elementi non sono stati considerati e perché la motivazione è inesistente o meramente apparente; (c) produrre e richiamare documentazione probatoria relativa a circostanze personali rilevanti (es. stato di salute) già in sede di merito e nel ricorso in cassazione.
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