Cassazione Penale, Ordinanza n. 18691/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 giugno 2025, deduceva un'unica censura di violazione di legge processuale in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., quindi una nullità per asserita lesione del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non era deducibile perché si limitava a riproporre pedissequamente i motivi già formulati in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata della decisione impugnata. Inoltre, il giudice di merito aveva escluso un concreto pregiudizio al diritto di difesa e aveva osservato che la difesa non aveva eccepito tempestivamente la nullità nelle successive udienze preliminari, nei termini dell'art. 491 c.p.p.
Norme richiamate
La dedotta nullità processuale per violazione del diritto di difesa non è stata ritenuta deducibile in cassazione perché il motivo era meramente reiterativo e non specifico.
La mancata eccezione tempestiva della nullità nelle successive udienze preliminari è stata valorizzata per escludere la fondatezza della doglianza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione di una nullità processuale che incida sul diritto di difesa richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio; in assenza di tale pregiudizio, la censura può essere disattesa.
- Le nullità eccepibili devono essere sollevate nei termini processuali previsti, altrimenti la mancata tempestiva eccezione può precluderne la successiva deduzione.
- La riproposizione in sede di legittimità di questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito non soddisfa la funzione tipica del ricorso per cassazione, che richiede una critica argomentata della decisione impugnata.
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