Cassazione Penale, Sentenza n. 29101/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento riguarda il divieto imposto al detenuto Russo, sottoposto al regime 41-bis, di acquistare e detenere in cella compact disk (CD) musicali e relativo lettore. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto ritenendo che il divieto potesse ledere il suo diritto al trattamento rieducativo (in quanto l'ascolto di musica rientra nei cosiddetti "piccoli gesti di normalità quotidiana"). Il Ministero della Giustizia ha impugnato sostenendo che la materia attiene a potestà amministrative e alla sicurezza carceraria (richiamando artt. 35-bis, 41-bis, 69 Ord. pen. e l'art. 40 del regolamento di esecuzione), nonché norme e circolari che per i reparti 41-bis limitano l'uso di apparecchi personali e prevedono l'impiego solo di dispositivi forniti dall'Amministrazione; ha argomentato che il contrassegno SIAE non è idoneo a garantire assenza di rischi di comunicazione illecita o di introduzione di contenuti non ammessi e che il Tribunale avrebbe fatto una valutazione di merito sostituendosi all'Amministrazione senza considerare le esigenze organizzative e di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato che, pur non essendo assolutamente precluso l'uso di CD per finalità ricreative (l'ascolto di musica può rientrare tra i "piccoli gesti di normalità quotidiana"), nei casi di regime 41-bis le esigenze di sicurezza e controllo possono giustificare il divieto. Ha precisato che la decisione amministrativa di non autorizzare CD e lettori può essere legittima se motivata con riferimento al rischio di manomissione, introduzione di contenuti illeciti, comunicazioni con l'esterno e all'onere organizzativo e di risorse richiesto per i controlli. Ha inoltre escluso che il contrassegno SIAE sostituisca i controlli di sicurezza sul contenuto e sui dispositivi. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata annullata e la vicenda rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'invito a svolgere una motivazione integrativa sui profili di rischio e sulle incombenze organizzative connesse all'introduzione dei CD e dei lettori.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Prevede limitazioni speciali al trattamento intramurario per impedire comunicazioni con l'esterno e mantenere il distacco dal contesto delinquenziale; tali limitazioni possono giustificare il divieto di introdurre dispositivi che agevolino comunicazioni o manomissioni
Richiamato nel ricorso come parte della cornice normativa rilevante per l'azione amministrativa in materia penitenziaria (menzionato ma non oggetto di citazione testuale nella sentenza)
Richiamato dalla difesa amministrativa nell'ambito della disciplina complessiva dell'ordinamento penitenziario
art. 40 regolamento esecuzione Ord. pen.
Regola l'uso di lettori e strumenti nella camera di pernottamento, limitandoli in generale a esigenze di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore d'istituto
Circolare dipartimentale per reparti ex art. 41-bis
Disciplina più restrittiva per i reparti 41-bis: ammette l'uso soltanto di televisori e apparecchi radio forniti dall'Amministrazione, vieta PC personali e limita i lettori digitali a casi eccezionali di studio/consultazione
Massime di principio
- Nei casi di regime 41-bis il diritto al trattamento (compresa la fruizione di musica come "piccoli gesti di normalità quotidiana") va bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza; il divieto amministrativo di dispositivi può essere legittimo se motivato su rischi concreti
- La presenza del contrassegno SIAE sui CD non costituisce garanzia di assenza di rischi di comunicazione illecita o di contenuti non ammessi e non sostituisce controlli di sicurezza sui supporti e sui dispositivi
- La valutazione sulla ammissione di CD/lettori deve essere effettuata caso per caso: il giudice che riesamina la decisione amministrativa deve verificare se il divieto risponda a rischi concreti o a oneri organizzativi talmente gravosi da rendere non esigibili i controlli richiesti all'Amministrazione
- Spetta all'Amministrazione penitenziaria predisporre protocolli, misure tecniche e procedure di controllo che possano mitigare i rischi (es. messa in sicurezza dei dispositivi, verifiche sui contenuti), e motivare l'eventuale impossibilità di adottarli per ragioni di risorse o organizzazione
- Il giudice non deve sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte organizzative ma deve esigere motivazioni adeguate quando limita i diritti del detenuto: ciò richiede una valutazione puntuale del rischio e delle alternative praticabili
- Una proibizione generale e non motivata per i detenuti 41-bis è più facilmente giustificabile rispetto a regimi ordinari, ma comunque necessita di adeguata motivazione rispetto ai rischi specifici
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