Cassazione Penale, Ordinanza n. 01122/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per tre episodi di omesso versamento IVA è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a 8 mesi di reclusione per tre episodi di omesso versamento dell'IVA. In ricorso ha dedotto: 1) il rigetto della richiesta di legittimo impedimento per l'udienza del 16 febbraio 2022, sostenendo che la chiusura per sciopero dei docenti della scuola frequentata dai figli del difensore integrasse un impedimento; 2) il diniego delle attenuanti generiche; 3) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, lamentando il mancato esame dei testi richiesti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che il ricorso non si confrontava con le motivazioni della sentenza impugnata, che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo non illogico l'assenza di elementi positivi, l'entità dell'imposta evasa e i precedenti penali, e che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice e non necessitante di motivazione espressa in caso di rigetto quando la decisione sia comunque sorretta da elementi sufficienti.
Norme richiamate
tre episodi del reato ex art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000
La norma è richiamata come base incriminatrice delle condotte contestate, consistenti nell'omesso versamento dell'IVA per più annualità.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono ex lege le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il reato è trattato come omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, contestato in tre distinte annualità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica e fondi la decisione su elementi rilevanti come l'entità del debito tributario e i precedenti dell'imputato.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale: il giudice deve disporla solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, mentre il rigetto può essere motivato anche implicitamente dalla sufficienza del compendio probatorio già acquisito.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve essere sorretta da una puntuale dimostrazione dell'indispensabilità delle prove sollecitate; in mancanza, il diniego è legittimo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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