Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06506/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio già deciso dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere danneggiato beni presenti all'interno della cella della casa circondariale in cui era ristretto. Con il primo motivo censurava la motivazione sulla responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e già disattese. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stata già fornita una motivazione logica e giuridicamente corretta sul punto. Con il terzo motivo contestava il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., ma anche tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva fondato il diniego su un giudizio di disvalore del fatto e la censura chiedeva un nuovo apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione operata dal giudice di merito.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta se il giudice di merito esprime un giudizio di disvalore del fatto incompatibile con la modesta offensività richiesta.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal বিচারice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondata quando la decisione di merito dia conto in modo logico e giuridicamente corretto delle ragioni dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p.
  • Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazioni di legge, non per ottenere una nuova valutazione di merito sulla gravità del fatto.
  • Quando la Corte di merito fonda il diniego di un'attenuante o di una causa di non punibilità su un apprezzamento di disvalore del fatto, la censura che miri a sovvertire tale valutazione è estranea al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.