Cassazione Penale, Ordinanza n. 15839/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. collegate all'inammissibilità. Non vi è esame nel merito della responsabilità, perché il controllo di legittimità si arresta al difetto di specificità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28/03/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata riguardava la ritenuta evasione; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e asserita genericità/aspecificità della sentenza d'appello quanto alla valutazione probatoria posta a base della decisione sull'evasione e quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non indica quali argomenti critici, già formulati con l'appello, sarebbero stati omessi o disattesi in modo inadeguato; inoltre osserva che la sentenza impugnata aveva invece affrontato e superato con motivazione puntuale e logica tutti i rilievi del gravame di merito. Viene anche precisato che l'appello non conteneva motivi sulla responsabilità.
Norme richiamate
È richiamato come base per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione in modo generico e aspecifico, senza indicare puntualmente quali specifici argomenti difensivi, già devoluti in appello, siano stati omessi o affrontati in modo inadeguato.
- La censura sulla motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione di merito; non è sufficiente lamentare in astratto la cattiva valutazione delle prove o la carenza motivazionale.
- Quando la sentenza di appello abbia esaminato con motivazione puntuale e logicamente coerente i rilievi del gravame, il ricorso che non si misuri con tali argomentazioni è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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