Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15839/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. collegate all'inammissibilità. Non vi è esame nel merito della responsabilità, perché il controllo di legittimità si arresta al difetto di specificità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28/03/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata riguardava la ritenuta evasione; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e asserita genericità/aspecificità della sentenza d'appello quanto alla valutazione probatoria posta a base della decisione sull'evasione e quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non indica quali argomenti critici, già formulati con l'appello, sarebbero stati omessi o disattesi in modo inadeguato; inoltre osserva che la sentenza impugnata aveva invece affrontato e superato con motivazione puntuale e logica tutti i rilievi del gravame di merito. Viene anche precisato che l'appello non conteneva motivi sulla responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato come base per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione in modo generico e aspecifico, senza indicare puntualmente quali specifici argomenti difensivi, già devoluti in appello, siano stati omessi o affrontati in modo inadeguato.
  • La censura sulla motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione di merito; non è sufficiente lamentare in astratto la cattiva valutazione delle prove o la carenza motivazionale.
  • Quando la sentenza di appello abbia esaminato con motivazione puntuale e logicamente coerente i rilievi del gravame, il ricorso che non si misuri con tali argomentazioni è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.