Cassazione Civile, Ordinanza n. 08414/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatrice)
La controversia
Una società che aveva affidato a una subappaltatrice l'installazione di due ascensori in un ospedale veronese si era opposta a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla subappaltatrice per il saldo del corrispettivo del subappalto. In riconvenzionale aveva chiesto il risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione, sostenendo che gli ascensori erano stati installati con circa quattro mesi di ritardo rispetto al termine pattuito e che tale ritardo le aveva causato un pregiudizio economico e d'immagine. Il Tribunale aveva compensato in parte i reciproci crediti, mentre la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione principale della subappaltatrice, aveva rigettato l'opposizione e respinto entrambe le domande riconvenzionali. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la controparte fosse consapevole dell'urgenza della commessa e della scelta operata per la maggiore celerità offerta; violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., per mancata considerazione della mancata contestazione di tali circostanze; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non provata la conoscenza, da parte della subappaltatrice, del rilievo decisivo dei tempi di consegna nella selezione dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi investivano una ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'esclusione della prova che la subappaltatrice fosse stata informata, al momento della conclusione del contratto, del fatto che era stata preferita per la maggiore rapidità di esecuzione e che quindi potesse prevedere il danno da ritardo. Tuttavia il ricorso non ha censurato un'autonoma e ulteriore ratio decidendi della decisione di merito, secondo cui non era stata provata neppure la circostanza che la tempistica di esecuzione fosse stata davvero decisiva per la scelta dell'impresa, essendo emerso che il termine finale imposto alla committente non sarebbe stato rispettabile né con l'offerta della resistente né con quella della concorrente. Per tale mancata impugnazione di una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, il gravame è stato ritenuto inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di omesso esame è stato invocato dalla ricorrente, ma i motivi sono stati ritenuti inidonei a superare la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata
è stato richiamato per contestare la valutazione della prova e della non contestazione, ma la censura non ha colpito tutte le rationes autonome della decisione
è stato invocato in relazione alla mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può essere accolta se, anche a voler considerare il fatto dedotto, resta intatta un'autonoma ragione di rigetto della domanda o dell'impugnazione.
- Le doglianze sulla violazione delle norme in tema di valutazione della prova e di non contestazione devono confrontarsi specificamente con tutte le basi argomentative della decisione di merito, altrimenti la pronuncia resta ferma per la parte non attaccata.
- In materia di danno da ritardo nell'esecuzione contrattuale, la prevedibilità del danno richiede la prova che la controparte fosse consapevole, al momento della conclusione del contratto, del rilievo decisivo attribuito ai tempi di esecuzione; tale prova deve essere effettiva e non meramente presunta.
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