Cassazione Penale, Ordinanza n. 30803/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello alla pena di due anni di reclusione per omessa dichiarazione fiscale, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, poi ulteriormente sviluppati con motivi nuovi e memoria. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento del fatto, sostenendo che non sarebbe stata correttamente valutata la presentazione di documenti fiscali e il quadro probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, contestando la ricostruzione dell'elemento soggettivo; 3) erronea esclusione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) erronea determinazione della pena per la continuazione e illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e non a evidenziare specifici travisamenti della prova o vizi decisivi della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, mirando a una rivalutazione delle emergenze istruttorie; ha inoltre osservato che non può ritenersi adempiuto l'obbligo dichiarativo mediante comunicazioni IVA o modello 770, perché si tratta di atti diversi dalle dichiarazioni annuali IVA e IRES. Quanto al terzo motivo, ha confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando il significativo superamento delle soglie di punibilità e l'entità dell'evasione. Sul quarto motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull'esistenza di due reati e sull'assenza dei presupposti per le attenuanti generiche, anche in ragione dell'importo dell'imposta evasa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
è la norma incriminatrice contestata, riferita all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali; la Corte richiama il superamento delle soglie di punibilità e la mancata presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa in ragione del significativo superamento delle soglie di punibilità e dell'entità dell'evasione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito.
- La presentazione di comunicazioni IVA o del modello 770 non equivale all'adempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni annuali IVA e IRES richieste dalla fattispecie di omessa dichiarazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando l'offesa risulti non esigua, specie per l'elevato superamento delle soglie di punibilità e per l'importo consistente dell'imposta evasa.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo ove la motivazione sia assente o manifestamente illogica; non è sufficiente opporre una diversa valutazione del fatto o della gravità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →