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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione della Giunta del Comune di -OMISSIS- n -OMISSIS- del giorno -OMISSIS- con cui è stata determinata la misura della compartecipazione economica degli utenti al costo dei Centri Diurni per persone con disabilità, nella parte in cui, per la fascia ISEE da € 2.500,01 a € 5.500,00, prevede una compartecipazione giornaliera di € 5,30, che si applica alla ricorrente, conosciuta dall’ odierna ricorrente solo in data 07.01.2026, con una mail da parte del Comune di -OMISSIS-; - del provvedimento, espresso o tacito, con cui il Comune di -OMISSIS- ha quantificato, per la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, una quota giornaliera di compartecipazione di € 5,30 per la frequenza al Centro Diurno; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi non cogniti ai ricorrenti e lesivi degli interessi della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha fissato la compartecipazione economica degli utenti al costo dei Centri Diurni, nella parte relativa alla fascia ISEE da € 2.500,01 a € 5.500,00, e conseguente quantificazione individuale della quota giornaliera in € 5,30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno, ha impugnato la deliberazione comunale e il provvedimento, espresso o tacito, con cui le è stata applicata una quota giornaliera di € 5,30 per la frequenza al Centro Diurno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non emergono le specifiche censure di legittimità dedotte, né le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservandosi di esaminare le eccezioni pregiudiziali dell'amministrazione e rilevando la delicatezza della materia, il Collegio ha ritenuto non necessaria l'adozione di misure cautelari perché le difese comunali, non contestate dalla ricorrente sul piano fattuale, smentivano l'entità dell'incremento della quota di contribuzione già corrisposta dall'interessata. Il TAR ha inoltre precisato che la ricorrente potrà comunque chiedere in via amministrativa la personalizzazione della quota, ove ne dimostri i presupposti. Il merito è stato rinviato a udienza pubblica; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla normativa sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non deve essere accordata quando le allegazioni e la documentazione dell'amministrazione, non contestate sul piano fattuale dalla parte ricorrente, escludono il presupposto concreto del pregiudizio prospettato, quale l'incremento della contribuzione posto a fondamento della domanda.
  • La possibilità per l'utente di ottenere in via amministrativa la personalizzazione della quota, subordinatamente alla dimostrazione dei relativi presupposti, può concorrere a escludere la necessità di una misura cautelare immediata, ferma la decisione sul merito della legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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