Cassazione Penale, Ordinanza n. 15635/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente decisione di condanna per tentato furto in abitazione resta quindi ferma nei suoi effetti, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per genericità, la sua impugnazione contro la sentenza di condanna per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si risolveva in affermazioni generiche, non ancorate al caso concreto, e quindi non idonee a censurare utilmente la decisione impugnata.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per genericità del gravame è stata ritenuta corretta; il ricorso per cassazione che si limiti a contestarla con deduzioni generiche è a sua volta inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con motivi meramente assertivi o generici, privi di specifica aderenza alla concreta ratio della decisione impugnata.
- La censura sulla genericità dell'appello deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame; la mancata specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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